Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23534 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23534 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
nei confronti di:
MANCA FABIO N. IL 17/09/1975
avverso la sentenza n. 251/2010 GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, del
12/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale persona del Dott. i
che ha concluso per
o An4 449/.4h .o
944441,1
PAmi. it1h4

Udito, per la parte civile, l’Avv
UdibibifensoriAvv.

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN

Farro

1. Il Giudice di pace di Cagliari, con sentenza del 12 aprile 2012, ha
condannato Manca Fabio alla pena di euro 300,00 di multa per i reati di lesioni
personali e minacce in danno di Puddu Patrizia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il Procuratore
quantificazione della pena, senza tener conto dell’aumento per la ritenuta
continuazione tra ì reati ascritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere e l’impugnata sentenza deve essere annullata
con rinvio per la determinazione della pena.
2. Effettivamente, nell’impugnata sentenza, il calcolo della pena è stato
fatto in maniera non corretta, in quanto, dopo l’affermazione della penale
responsabilità per entrambi i reati, si è preveduta la pena base per il reato più
grave di lesioni in euro 400,00 (anche in questo caso in maniera non corretta, ai
sensi dell’articolo 52 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, che prevede quale pena
minima quella di euro 516) e si è immediatamente applicata la riduzione per la
concessione delle attenuanti generiche senza operare il previsto aumento, ex
articolo 81 cod.pen., per il reato di minacce.
3. In definitiva deve, previo annullamento limitatamente al trattamento
sanzionatorio dell’impugnata sentenza, rinviarsi il procedimento al Giudice di
pace di Cagliari per la corretta quantificazione della pena.

P.T.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice di pace di Cagliari.
Così deciso in Roma il 5/4/2013.

Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, evidenziando l’errore della

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