Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23533 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23533 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Gigantini Giovanni, n. a Artogne il 05/10/1954;

avverso la ordinanza del Tribunale di Milano in data 24/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
rinuncia;

RITENUTO IN FATTO

1. Gigantini Giovanni, anche a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Milano di rigetto della
richiesta di riesame presentata nei confronti dell’ordinanza del G.i.p. presso il
Tribunale di Sondrio di applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000;

Data Udienza: 14/05/2014

2. Il ricorrente ha lamentato, con un primo motivo, la violazione di legge
processuale in relazione alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza; con un
secondo motivo la violazione, sempre, di legge processuale in relazione alle
ritenute esigenze cautelari; con un terzo motivo la violazione della legge
processuale in relazione alla inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura
cautelare; con un quarto motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta

In data 25/03/2014 il Difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso essendo nel frattempo la misura stata sostituita
dal G.i.p di Sondrio con la misura degli arresti domiciliari con facoltà di recarsi
sul luogo di lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’intervenuta rinuncia di cui sopra ex
artt. 581 e 591 c.p.p. senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di somma di denaro in favore della cassa delle ammende, essendo
la rinuncia intervenuta per ragioni sopravvenute al ricorso (vedi Sez. 3, n. 8025
del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma il 14 maggio 2014

Il Co iglie

est.

illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata.

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