Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23532 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23532 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CRESCENZO RODOLFO N. IL 31/07/1937
avverso l’ordinanza n. 2/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
10/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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lette/acatite le conclusioni dei PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/04/2013

1. Con ordinanza del 10 maggio 2012 il GUP del Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, in applicazione
dell’art. 671 c.p.p. ed in parziale accoglimento della sua istanza,
riconosceva in favore di De Crescenzo Rodolfo il beneficio della
continuazione in relazione a sette sentenze di condanna dedotte con
l’istanza di applicazione del beneficio e per l’effetto, per quanto di
interesse nel presente giudizio di legittimità, per esse rideterminava
unitariamente la pena in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro
3000,00 di multa.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il predetto
De Crescenzo denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art.
187 norme di attuazione del c.p.p., in quanto assunta per il reato
ritenuto più grave una pena base superiore a quella determinata dal
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giudice delltk
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per l’annullamento dell’ordinanza impugnata dappoichè fondate le
ragioni di doglianza.
4. 11 ricorso è fondato.
Ai sensi infatti dell’art. 187 disp. att. del c.p.p., per l’applicazione
della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte
del giudice dell’esecuzione, si considera violazione più grave quella
per la quale è stata inflitta la pena più severa.
Nel caso di specie tra tutti i reati ritenuti uniti dal vincolo di cui
all’art. 81 c.p., il G.E. ha sanzionato quello ritenuto più grave,
giudicato ai sensi dell’art. 648 c.p., con la pena base di anni due di
reclusione ed euro 1200,00 di multa, mentre la pena più grave tra
quelle inflitte con le sentenze dedotte nella valutazione in executivis
non risulta essere superiore a mesi dieci di reclusione ed euro
400,00 di multa.
Di qui la violazione dell’alt. 187 disp. att. del c.p.p., il quale,
viceversa, impedisce al giudice dell’esecuzione, in ossequio al
principio che vieta la reformatio in peius della condanna penale
definitiva, di determinare la pena base ai fini della continuazione in
termini quantitativi maggiori di quelli ritenuti di giustizia dal
giudice della cognizione per il relativo reato (principio costante:

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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Cass., Sez. I, 10/11/2009, n. 46905; id 13/10/2010, n. 38244; id.
27/10/2004, n. 45161).

P. T. M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata quanto alla determinazione
della pena e rinvia per nuovo esame al G1P del Tribunale di
falerirkoldzc. Sea4~.,,Ag
Così deciso in Roma, addì 18 aprile 2013
Il cons. est.
Il Presidente

5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame
merita di essere cassata limitatamente alla determinazione della
pena, con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame sul punto
alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati.

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