Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23529 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23529 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IONIEZ FILIPPO N. IL 08/06/1984
avverso l’ordinanza n. 46/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. i.,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 16.11.2013, in accoglimento
dell’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con la quale,

in data

5.11.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva
respinto la richiesta di sequestro preventivo di un locale, denominato

«La

IONIEZ, legale rappresentante della «FIMA S.r.l.», i reati di cui agli artt. 659,
commi 1 e 2 cod. pen. e 68 d.lgs. 81\2008, perché l’attività di discoteca svolta
all’interno del locale cagionava rumori tali da arrecare disturbo alla pubblica
quiete e per aver destinato al lavoro locali chiusi, sotterranei o semi-sotterranei,
senza la prevista deroga di cui all’art. 65, comma 2 del medesimo decreto.
Avverso tale pronuncia Filippo IONEZ propone personalmente ricorso per
cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso rileva l’erronea applicazione della legge
penale, osservando che il Tribunale, senza distinguere tra le due ipotesi previste
dall’art. 659 cod. pen., aveva disposto la misura nonostante l’assenza, già
rilevata dal G.I.P., di un disturbo arrecato ad un numero indeterminato di persone,
essendo coinvolti nella vicenda soltanto i condomini dell’immobile ove è ubicato
il locale, uno dei quali, per sua stessa ammissione, ora residente all’estero.
Aggiunge che, per ciò che riguarda la violazione del d.lgs. 81\2008, il
richiesto provvedimento di deroga sarebbe stato già versato in atti.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza assoluta di
motivazione, avendo il Tribunale fondato la propria decisione sull’esito di due
accertamenti fonometrici, riguardanti, però, solo due appartamenti su quattordici
e sul ritenuto deprezzamento del valore di mercato degli immobili siti nelle
adiacenze del locale.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva la violazione di legge in relazione
alla omessa pronuncia, da parte dei giudici, in punto di periculum in mora, che
risulterebbe insussistente per l’assenza di altri soggetti disturbati all’infuori dei
condomini e per l’assenza di rilievi da parte delle forze dell’ordine, nonostante
ripetuti controlli effettuati fin dal 2007, quando nel locale si era iniziata l’attività
di discoteca.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

Cantinota», disponeva la misura richiesta ipotizzandosi, nei confronti di Filippo

In data 5.5.2014 perveniva in cancelleria, a mezzo fax, rinuncia al ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla restituzione del bene
sequestrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Va preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso non può essere

Trattasi, invero, di atto non depositato nelle forme di legge, in quanto
trasmesso a mezzo fax e sottoscritto soltanto dall’Avv. Matteo BENVEGNÙ il
quale, oltre a non essere munito di procura speciale, non è neppure abilitato al
patrocinio davanti a questa Corte.
Come recentemente ricordato, la rinuncia all’impugnazione è un atto
processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa,
irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della inammissibilità
dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria dell’ufficio
giudiziario. L’atto, non costituendo l’espressione dell’esercizio del diritto di difesa,
richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa
personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. I n. 29202, 9 luglio
2013, la quale richiama SS.UU. n. 18, 27 gennaio 1995).
Neppure può attribuirsi rilievo all’atto allegato alla rinuncia (decreto di
restituzione del Pubblico Ministero), non soltanto perché dell’atto non è certa
l’autenticità, considerato il mezzo di trasmissione dello stesso, ma anche perché
esso si riferisce ad un sequestro probatorio – come emerge inequivocabilmente
dai plurimi richiami all’art. 262 cod. proc. pen. e dall’espressione

«ritenuto,

pertanto, che in tutto questo contesto non sia più necessario, ai fini
dell’accertamento dei fatti, mantenere il sequestro delle cose sopraindicate»
utilizzata dal P.M. che lo ha emesso – mentre il provvedimento qui impugnato è
un sequestro preventivo.
Da tali premesse, deve osservarsi che il ricorso è infondato.

6. L’articolo 659 cod. pen., come è noto, è inserito nel codice tra le
contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.
In più occasioni si è precisato che esso prevede due distinte ipotesi di reato:
una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete
da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e
tassativamente determinate; l’altra, disciplinata dal secondo comma, che
punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità

2

presa in considerazione.

dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità (v. Sez. I n. 1075, 17
gennaio 2007 ed altre prec. conf.).
Si è poi osservato che, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie
contravvenzionale prevista dal primo comma, deve accertarsi in concreto il
disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, mentre l’esercizio di mestieri
o professioni rumorose determina l’applicazione delle sanzioni previste dal
secondo comma prescindendo dall’effettivo disturbo, in quanto il reato si
configura ogni volta che tali attività siano esplicate contravvenendo ai limiti

n. 39852, 9 ottobre 2012; Sez. I n. 9728, 11 settembre 1998; Sez. I n. 6276, 22
giugno 1996; Sez. I n. 532, 20 gennaio 1995).
Altrettanto pacifica, secondo la giurisprudenza, è la natura di reato di
pericolo della contravvenzione prevista dall’articolo 659 cod. pen., tanto che la
violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati,
quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un
numero indeterminato di persone (cfr. Sez. I n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. I n.
44905, 2 dicembre 2011, Sez. I n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. I n. 40393, 14
ottobre 2004; Sez. III n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. I n.1284, 13 febbraio 1997;
Sez. I n.12418, 17 dicembre 1994)
Trattasi, inoltre, di reato eventualmente permanente, in quanto l’evento
perturbante può protrarsi nel tempo.

7. Ciò posto, va rilevato che, nella fattispecie, il Tribunale ha evidentemente
considerato la astratta configuarabilità della condotta contemplata dal primo
comma dell’art. 659 cod. pen., non avendo preso in considerazione alcuna
specifica inosservanza di autorizzazioni o prescrizioni, avendo fatto specifico
riferimento alla sussistenza della idoneità delle emissioni sonore ad arrecare
disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni delle persone e richiamando gli
esiti dei rilievi fonometrici a conferma di tale affermazione.
I giudici dell’appello hanno dunque ritenuto dimostrata tale potenzialità
offensiva con riferimento agli abitanti dell’edificio ove è ubicato l’esercizio
commerciale.
Ulteriore riscontro è stato infine indicato nel deprezzamento del valore degli
immobili sito nelle vicinanze.

8. Si tratta, ad avviso del collegio, di valutazioni del tutto adeguate per
ritenere l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, considerato che,
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il disturbo della quiete risulta
accertato, quanto meno, con riferimento a tutti gli abitanti dell’edificio,

3

imposti dai regolamenti o dagli altri provvedimenti adottati dall’Autorità (v. Sez. I

dimostrando così una diffusività tale da essere astrattamente idonea ad arrecare
disturbo ad un numero indeterminato di persone.
Del resto, la circostanza che il rumore, lungi dall’essere percepito solo dagli
occupanti degli appartamenti più vicini al locale, si propagava anche nelle
restanti parti dell’edificio, costituisce un dato significativo e certamente
sintomatico della potenzialità offensiva delle emissioni sonore.
Quanto alla dimostrazione della sussistenza di tale requisito, va rilevato che
non è richiesto l’espletamento di accertamenti specifici o perizie, essendo idonee

dichiarazioni dei soggetti disturbati (v. Sez. I n. 20954, 25 maggio 2011; Sez. I n.
7042, 11 luglio 1996; Sez. I n. 5215, 9 maggio 1995; Sez. I n.3261, 18 marzo
1994).
Nella fattispecie, tali dichiarazioni sono state evidentemente valorizzate dal
Tribunale, il quale ha trovato un ulteriore riscontro nei pur non necessari
accertamenti fonometrici, attraverso i quali si era constatato un superamento dei
limiti di legge pari al doppio ed al triplo del consentito, restando così del tutto
irrilevante la fondatezza o meno dell’ulteriore rilievo concernente il
deprezzamento degli immobili circostanti a causa del rumore.

9. Quanto alla ulteriore contestazione concernente la violazione del d.lgs.
81\2008, è evidente che la stessa non ha assunto alcun rilievo ai fini
dell’applicazione della misura cautelare reale, cosicché la eventuale sanatoria
della situazione rilevata all’atto del controllo, che il ricorrente richiama con
riferimento, però, a produzioni documentali il cui esame è precluso al giudice di
legittimità, risulta del tutto inconferente, per ciò che qui interessa.
Parimenti infondato risulta, inoltre, il rilevo circa la mancanza di motivazione
in punto di periculum in mora, atteso che l’intero provvedimento impugnato
argomenta sulla natura disturbante delle emissioni sonore prodotte dall’attività di
discoteca, indicando anche all’indagato la possibilità di eliminarle attraverso
efficaci accorgimenti tecnici, così implicitamente riconoscendo la necessità di
apporre il vincolo richiesto dal Pubblico Ministero per impedire la prosecuzione
della condotta illecita rilevata.

10. Va in definitiva affermato che la produzione di rumori notturni
provocati dall’attività di discoteca deve ritenersi potenzialmente idonea
a turbare la pubblica quiete – configurandosi così il reato di cui all’art.
659, comma 1 cod. pen. – anche quando il disturbo venga arrecato ai
soli abitanti dell’edificio ove è ubicato il locale, poiché una
propagazione di emissioni sonore estesa ad un intero edificio e non

4

a tale scopo, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche le

limitata ai soli locali attigui alla fonte da cui dette emissioni
provengono è certamente indicativa di una diffusa capacità offensiva.

11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 13.5.2014

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA