Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23528 del 05/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23528 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FESTOSI IVANO, nato il 18/08/1984
avverso l’ordinanza n. 140/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
11/06/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza
impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Salerno.

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN FATTO
4.

1. Con ordinanza dell’il giugno 2012, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Festosi
Ivano, volta all’applicazione della disciplina del reato continuato tra le sentenze
indicate nella richiesta.
Il Giudice, dopo aver richiamato i principi di diritto in tema di continuazione,
rilevava, a ragione della decisione, che non era stato offerto dalla difesa né era

ricondurre i reati oggetto delle sentenze indicate a una iniziale ideazione
complessiva costituente unico programma criminoso deliberato per conseguire
un determinato fine, emergendo al contrario la semplice inclinazione dell’istante
a commettere una pluralità di reati di diversa natura.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, il condannato, chiedendone l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),
cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, che premette il richiamo alle violazioni oggetto della
richiesta, alle ragioni del diniego della stessa e ai principi di diritto in tema di
continuazione, sussiste l’unicità del programma delittuoso, deducendo la
sussistenza di minima distanza cronologica tra i singoli episodi criminosi,
strettamente strumentali al conseguimento delle somme necessarie per
l’acquisto di sostanze stupefacenti, e dolendosi dell’omessa considerazione di tale

status, comprovato con il deposito della certificazione del Ser.T. territorialmente
competente.
Né, ad avviso del ricorrente, il Giudice ha considerato che con riferimento
alle sentenze di condanna indicate in istanza ai n. 1 e 2 del secondo gruppo,
emesse rispettivamente dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di
Montecorvino Rotella il 6 novembre 2008, neppure acquisita, e dal Tribunale di
Salerno – Ufficio G.i.p. il 21 giugno 2011, la disciplina del reato continuato era
stata già riconosciuta dal giudice della cognizione con riferimento alla identica
posizione processuale di Santucci Maria Rosaria.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2

desumibile dagli atti alcun elemento giuridicamente rilevante che potesse

2. A norma dell’art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., come
modificato dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 febbraio 2006, n. 49, “fra gli elementi che incidono sulla applicazione
della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione
allo stato di tossicodipendenza”.
Nella specie, il condannato ha dedotto con l’istanza originaria rivolta al
Giudice dell’esecuzione che tra gli indici rivelatori della sussistenza del medesimo

rappresentato che i delitti commessi sono stati “posti in essere, generalmente,
da un soggetto tossicodipendente che deve procacciarsi le somme necessarie per
poter acquistare il quantitativo di sostanza stupefacente utile per soddisfare i
propri bisogni personali”, invocando l’applicazione del nuove testo dell’art. 671
cod. proc. pen. ed evidenziando di essere stato ristretto in regime di arresti
domiciliari presso comunità terapeutica fino al 23 febbraio 2010, e ha allegato
alla istanza il certificato del 22 marzo 2012, attestante la sua presa in carico da
parte del Ser.T. di Salerno con diagnosi di tossicodipendenza dal 30 marzo 2006.
Tale status è stato ribadito con il ricorso come elemento incidente, per la
sua rilevanza, sulla valutazione da svolgersi al fine del riconoscimento del vincolo
della continuazione, insieme agli altri elementi rivelatori della unicità del disegno
criminoso pure dedotti, alla luce della previsione normativa del vigente art. 671
cod. proc. pen.

3. Il Giudice dell’esecuzione, nell’iter logico delle argomentazioni svolte a
fondamento della decisione, con la quale ha escluso la sussistenza della prova
della riconducibilità a unico disegno criminoso dei diversi reati, per i quali il
ricorrente è stato condannato e in ordine ai quali si è chiesta l’applicazione della
disciplina della continuazione, ha omesso ogni riferimento alla valutazione dello
stato di tossicodipendenza del medesimo.
La rilevanza di tale valutazione – ai fini dell’applicazione della disciplina della
continuazione, fondata sul testo normativo – è stata più volte evidenziata da
questa Corte, che, nell’escludere che lo stato di tossicodipendenza sia un
elemento di per sé esclusivo ai fini della valutazione della unitarietà del disegno
criminoso, ha tuttavia rilevato che tale stato deve essere valutato “fra gli
elementi” che incidono sulla applicazione della suddetta disciplina, e che il suo
apprezzamento, pur se collegato a una scelta di vita, può essere preso in esame
come collante idoneo a giustificare l’unitarietà del disegno criminoso con riguardo
ai reati che siano collegati e dipendenti da esso, e sempre che sussistano anche
gli altri elementi già individuati dalla giurisprudenza come sintomatici della
sussistenza della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009,

3

disegno criminoso, che ha indicato, vi è il proprio stato di tossicodipendenza; ha

dep. 21/07/2009, Piccirillo, Rv. 244828; Sez. 5, n. 10797 del 23/02/2010,
dep. 19/03/2010, Riolfo, Rv. 246373; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010,
dep. 13/09/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010,
dep. 05/11/2010, Presta, Rv. 248841).

4.

Avuto riguardo a tali emergenze, l’ordinanza che ha negato la

ravvisabilità di un unico disegno criminoso, prescindendo dalla valutazione della
deduzione del condannato circa il suo stato di tossicodipendenza, è incorsa nella

5. Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per
nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Salerno, che procederà a nuovo esame
alla luce dei rilievi sopra formulati, uniformandosi al seguente principio di diritto
che questa Corte enuncia ai sensi dell’art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc.
pen.: “Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice
della esecuzione verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva
risoluzione criminosa, tenendo conto se il condannato, in concomitanza della
relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato aveva influito
sulla commissione delle condotte criminose” (Sez. 1, n. 20144 del 27/04/2011,
dep. 20/05/2011, Casà, Rv. 250297).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del
Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

inosservanza della suddetta disposizione normativa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA