Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23527 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23527 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Scandolera Davide, nato a Torino il 13.11.1970,
terzo interessato;
avverso l’ordinanza emessa il 29 ottobre 2013 dal tribunale del riesame di
Novara;
udita nella udienza in camera di consiglio del 13 maggio 2014 la relazione fatta, dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Novara respinse
l’appello proposto da Scandolera Davide in riferimento al provvedimento di sequestro preventivo, in relazione al reato di cui all’art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, di un autocarro di proprietà dello Scandolera e condotto da tale Halilovic Alex che trasportava una ingente quantità di materiale ferroso senza autorizzazione.
Lo Scandolera, a mezzo dell’avv. Giorgio Bissacco, propone ricorso per
cassazione deducendo violazione di legge. Osserva che secondo il tribunale il
periculum in mora consiste nel fatto che la disponibilità del mezzo in capo allo
Scandolera può agevolare la commissione di altre condotte dello stesso tipo.
Lamenta che il tribunale non ha spiegato perché ha ritenuto un nesso di pertinenzialità forte, in presenza di un unico episodio di trasporto di materiale ferroso. Solo occasionalmente il mezzo era utilizzato dallo Halilovic, senza che il ricorrente fosse a conoscenza del suo effettivo uso. Il ricorrente è inoltre venuto a
conoscenza dell’utilizzo del mezzo per il trasporto del materiale ferroso solo ad
indagini avviate, e quindi la sua disponibilità del mezzo non potrebbe costituire

Data Udienza: 13/05/2014

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pericolo di commissione di ulteriori fatti illeciti.
Motivi della decisione
Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze
processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato avendo il tribunale del riesame fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le
quali ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale periculum in mora, idoneo a
sorreggere la misura incisiva del diritto costituzionalmente garantito, in considerazione del pericolo che la permanenza della sua disponibilità in capo al ricorrente agevoli la commissione di altre analoghe condotte illecite.
Il ricorso peraltro è anche generico perché non investe la seconda ratio decidendi su cui si basa l’ordinanza impugnata, e cioè la possibilità di una futura
confisca del mezzo.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare
in € 1.000,00.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13
maggio 2014.

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