Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23526 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23526 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
VIVACQUA Antonio, nato a Caltanissetta il 6/10/1981
VIVACQUA Gaetano, nato a Licata il 19/4/1984
VIVACQUA Davide, nato a Licata il 28/8/1988
INFANTINO Enzo, nato a Ravanusa il 1/4/1972
INFANTINO Mario, nato a Ravanusa il 4/2/1976
CUMMAUDO Valentina, nata a Carate Brianza il 26/4/1983
BIONDO Germania, nata a Volkinger (Germania) il 13/4/1966
PERI Luciano, nata a San Giovanni Valdarno il 3/6/1950
avverso l’ordinanza del 15/7/2013 della Corte di appello di Milano che ha
dichiarato inammissibili perché non tempestive le dichiarazioni di ricusazione
proposte nei confronti del Giudice dell’udienza preliminare;
nonché avverso l’ordinanza del 22/7/2013 con cui la Corte di appello di Milano ha
dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di ricusazione proposta dalla
Difesa dei ricorrenti (con eccezione della posizione Peri) in data 19/7/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;

Data Udienza: 06/05/2014

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Riello, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza e
restituire gli atti alla Corte di appello per novo esame;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 luglio 2013 la Corte di appello di Milano ha
dichiarato inammissibili perché non tempestive le dichiarazioni di ricusazione
proposte nei confronti del Giudice dell’udienza preliminare dalle Difese dei sigg.

Valentina Cummaudo, Germania Biondo. L’ordinanza rileva che la notizia
dell’esistenza di una causa di ricusazione è emersa nel corso dell’udienza del 9
luglio 2013 e che sarebbe stato onere della parti ex art.38, comma 2, cod. proc.
pen. formulare la dichiarazione entro la chiusura dell’udienza stessa; rileva, poi,
che il verbale di udienza non dà atto di tale adempimento; conclude quindi per la
non tempestività delle dichiarazioni di ricusazione che sono state depositate
presso la Cancelleria della Corte d’appello in momento successivo al termine
dell’udienza stessa e al rinvio disposto dal Giudice dell’udienza preliminare per
l’adesione dei difensori all’astensione proclamata dall’O.U.A.
In particolare, in apertura dell’udienza del 9 luglio2013 il Giudice
dell’udienza preliminare aveva comunicato alle parti che in data 12 febbraio 2013
aveva pronunciato sentenza di condanna in separato giudizio nei confronti dei
sigg. Vivacqua, dei sigg. Infantino e Licata.
Avverso tale decisione sono stati proposti separati atti di ricorso in sintesi
lamentando:
gli avv.ti Giovanni Briola e Antonio Biancato nell’interesse del sig. Peri:
vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere la
Corte di appello omesso di considerare che all’udienza del 9 luglio 2013 la difesa
aveva preannunciato la formulazione della dichiarazione di ricusazione, così
come emerge dal verbale della successiva udienza del 19 luglio 2013 nel quale il
Giudice dell’udienza preliminare illustra le ragioni per cui la dichiarazione
formulata non venne verbalizzata; e non solo, perché nello stesso giorno la
dichiarazione è stata depositata presso la Cancelleria della Corte di appello.
Inoltre, non essendo la posizione Peri oggetto della sentenza emessa dal Giudice
dell’udienza preliminare nel precedente giudizio, solo successivamente
all’udienza la Difesa Peri ha potuto verificare che i fatti contestati all’imputato nel
presente procedimento sono stati oggetto di esame nell’ambito della decisione
già assunta dal medesimo giudice.

2

Antonio, Davide e Gaetano Vivacqua, Enzo e Mario Infantino, Luciano Peri,

L’avv. Daria Pesce nell’interesse dei sigg. Antonio, Davide e Gaetano
Vivacqua, Enzo e Mario Infantino, Valentina Cummaudo e Germania
Biondo:
Sulla ordinanza del 15/5/2013:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. Premessa l’evidente
situazione di incompatibilità in cui versa il giudice alla luce della sentenza
pronunciata in data 12 febbraio 2013, i ricorrenti sottolineano come all’udienza

parole con cui l’avv. Brancato, difensore del sig. Peri, nel corso dell’udienza del 9
luglio precedente aveva preannunciato la dichiarazione di ricusazione che nello
stesso giorno è stata depositata presso la Corte di appello. I ricorrenti
sottolineano, poi, che al termine della verifica in ordine alla costituzione delle
parti il Giudice dell’udienza preliminare all’udienza del 9 luglio 2013 dispose
l’immediato rinvio al 19 luglio avendo i difensori comunicato (anche mediante
dichiarazione depositata nei giorni precedenti l’udienza) la propria decisione di
aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’O.U.A., e ciò alla presenza
del solo sostituto del Difensore di fiducia; versandosi in ipotesi di legittimo
impedimento del Difensore (Sez.Un., sentenze n.1021 del 2002 e 47289 del
2003) nessuna dichiarazione di ricusazione poteva essere formulata dalle difese
in corso di udienza; tanto che deve considerarsi illegittima la dichiarazione di
contumacia degli imputata effettuata dal giudice (Sez. Un. n.8285 del 2006).
Sulla ordinanza del 22 luglio 2013:
vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere la
Corte di appello erroneamente ritenuto che la dichiarazione di ricusazione
proposta il 19 luglio 2013 fosse meramente ripetitiva: la dichiarazione di
ricusazione proposta nel corso dell’udienza del 19 luglio va ritenuta rituale in
quanto, prospettata la nullità degli adempimenti compiuti dal giudice all’udienza
del 9 luglio, solo all’udienza del giorno 19 può dirsi validamente instaurato il
rapporto processuale e, dunque, tempestivamente proposta la dichiarazione di
ricusazione.
Con atti sottoscritti personalmente, con firma autenticata dal Difensore, e
pervenuti via telefax in data 18/11/2013, i sigg. Antonio, Davide e Gaetano
Vivacqua, Cummaudo e Biondo hanno dichiarato di “rinunciare all’impugnazione
dell’ordinanza del 15 luglio 2013”.

3

del 19 luglio 2013 lo stesso Giudice dell’udienza preliminare abbia dato atto delle

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli atti di rinuncia ritualmente prodotti dai sigg. Antonio, Davide e Gaetano
Vivacqua, Cummaudo e Biondo impongono alla Corte di rilevare che per i
ricorrenti è venuto meno l’interesse alla decisione e che non resta alla Corte che
dare applicazione agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett.a) cod. proc.
pen.
2. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi degli imputati sopra

ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi
siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata
in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
3.

Per quanto concerne i restanti ricorsi, deve osservarsi in via preliminare

che la seconda parte del ricorso Peri e la lettura del verbale di udienza del 19
luglio dimostrano che all’udienza del 9 luglio l’avv. Brancato, nel preannunciare
l’intenzione di depositare dichiarazione di ricusazione, ha fatto riferimento al
contenuto della sentenza 12 febbraio 2013, e in particolare alla motivazione
presente a pag.140 della stessa, così che è evidente che già in quella sede, e
cioè il 9 di luglio, la Difesa Peri era a conoscenza delle specifiche ragioni fondanti
la dichiarazione di ricusazione, non a caso depositata quello stesso giorno presso
la Corte di appello.
4. Ciò rilevato, la Corte considera che la lettura dei verbali di udienza e
quanto il Giudice dell’udienza preliminare ebbe a verbalizzare in data 19 luglio
costituiscono chiara indicazione della circostanza che già in data 9 luglio il tema
della incompatibilità del giudice stesso era stato prospettato dalle difese, anche
se non verbalizzato a seguito dell’andamento peculiare dell’udienza.
Costituiscono, altresì, chiara indicazione della circostanza che nel corso
dell’udienza del 9 luglio non difettarono del tutto le attività processuali, se è vero
che alcuni imputati furono dichiarati contumaci, con dichiarazione di contumacia
revocata nella successiva udienza.
5. Deve, così, concludersi che non risulta corretta la dichiarazione di
inammissibilità di tutte le dichiarazioni di ricusazione perché considerate tardive.

4

indicati devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Antonio, David e Gaetano Vivacqua, di
Germania Biondo e di Valentina Cummaudo, che condanna ciascuno al
pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma
di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Annulla l’ordinanza impugnata con
rinvio alla Corte di appello di Milano nei confronti di Enzo e Mario Infantino e di

Così deciso il 6/5/2014

Luciano Peri.

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