Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23523 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23523 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPONSPORT S.R.L. (n itieitA0-rt.& d2Q.Q. e•stsh.e •
avverso l’ordinanza n. 884/2013 TRIB. LIBERTA’ di RIMINI, del
16/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
4etteisentite le conclusioni del PG Dott. Ge CLCCWo I zzo O-0″Q
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Uditi d

sor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 13.8.2012 il GIP del Tribunale di Rimini ordinava il
sequestro preventivo dei saldi attivi del rapporto di conto corrente n. 46509028
acceso in data 23.4.2012 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa filiale di IVREA- intestato a SPONSPORT srl.
Il provvedimento veniva emesso nell’ambito del procedimento penale a
carico di CORROTTO PIER GIUSEPPE in relazione ai reati di cui all’art. 8 Divo
74/2000 e 648bis. cod. pen.

strumentali all’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della
società “Scuderia Errepi Racing s.r.l.” al fine di consentire alla stessa l’evasione
delle imposte sui redditi ed il trasferimento mediante bonifici bancari di denaro
“nuovo” nel sistema finanziario estero, riciclando il profitto del reato di utilizzo di
fatture di operazioni inesistenti.
Per il Gip Corrotto Pier Giuseppe sarebbe l’amministratore di fatto della
società oggi ricorrente e per tale ragione sarebbe stato disposto il sequestro
preventivo del conto corrente in danno della stessa.
Avverso il sequestro la società odierna ricorrente proponeva istanza di
dissequestro al Tribunale di Rimini in composizione collegiale, ma quest’ultimo in
data 16.10.2013 respingeva la richiesta.

2. Ricorre direttamente per Cassazione a mezzo del proprio difensore
avverso tale ultimo provvedimento, la SPONSPORT s.r.l. in persona del I.r.p.t.,
lamentando:
a. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione
all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Insussistenza del fumus commissi delicti inconsistenza dell’impianto accusatorio in quanto fondato su mere presunzioni
non in grado di superare l’ostacolo dell’esistenza di un fumus relativamente alla
posizione di Piergiuseppe Corrotto nell’ambito della Sponsport Sri.

Secondo l’ipotesi accusatoria il Corrotto avrebbe posto in essere condotte

Il ricorrente difensore lamenta che il Tribunale di Rimini, riporti, a suo
avviso pedissequamente, le motivazioni già adottate dal gip.
Viene ricordato in particolar modo che il sequestro era stato disposto
essendo stata ritenuta la società Sponsport srl amministra in fatto dal Corrotto,
accusato di avere posto in essere condotte strumentali all’emissione di fatture
per operazioni inesistenti al fine di consentire alla “Scuderia Essepi Racing srl”
l’evasione di imposte sui redditi e il trasferimento all’estero mediante bonifici
bancari di denaro “nuovo”, ostacolando l’identificazione della provenienza del
danaro medesimo.

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4

Il Gip, e così il tribunale, avevano rilevato che dagli elementi di prova
emersi emergeva che la stessa società Carberry Enterprises srl, beneficiaria della
somma di euro 265.700 già presente nel conto corrente di Sponsport srl,
risulterebbe essere amministrata dallo stesso Corrotto e che dunque anche la
società Sponsport srl sarebbe da ricondurre nell’ambito delle società attraverso
le quali si perpetuava la condotta di reato da parte dello stesso indagato.
Era stato anche ritenuto che la Sponsport srl, il cui saldo attivo di conto
corrente è stato oggetto di sequestro, fosse un apparato fittizio utilizzato dal reo
fatto, nel luglio 2012, non aveva dipendenti, non disponeva di utenze, non aveva
un contratto di locazione relativo all’immobile in cui era posta la sede legale e i
suoi rapporti di conto corrente erano di fatto gestiti dallo stesso Corrotto
Piergiuseppe.
Ebbene, il ricorrente lamenta in primo luogo che i reati ipotizzati nei
confronti di Corrotto Pier Giuseppe (emissione e utilizzo di fatture e/o documenti
per operazioni inesistenti finalizzate all’evasione delle imposte a al riciclaggio dei
relativi proventi dei reati) riguardino un periodo di imposta (2010) precedente la
costituzione della società Sponsport srl (avvenuta nell’anno 2011) e vedano
coinvolte società terze non riconducibili all’istante.
Viene ricordato che sul piano cautelare spetta al sequestro preventivo
assicurare l’apprensione del bene in funzione della successiva confisca, disposta
all’esito del giudizio, ma anche che per quanto riguarda i presupposti applicativi
valgono i principi generali secondo i quali il provvedimento di sequestro
preventivo, anche se adottato ai sensi dell’articolo 321, comma secondo, cod.
proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del
presupposto del fumus commissi delicti.
Dopo avere passato in rassegna ampia giurisprudenza di questa Corte
Suprema in materia di sequestro il ricorrente evidenzia quella che a suo dire
sarebbe la manifesta illogicità della motivazione, perché la stessa non si sarebbe

per commettere illeciti, come si evincerebbe dal fatto che la società all’epoca del

peritata di esaminare la peculiare posizione della società istante, offrendo una
ricostruzione dei fatti attinta dai provvedimenti assunti nei confronti di altri
imputati.
Si assume che il provvedimento cautelare in oggetto era stato adottato in
quanto il Gip aveva ritenuto che il Corrotto avesse cercato di occultare il prodotto
e/o il profitto dei reati contestatigli tramite la società opponente, e che quindi il
sequestro era stato disposto ai sensi dell’articolo 321, comma primo, cod. proc.
pen. ritenendo che la libera disponibilità del conto corrente determinasse un
concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, ma anche ai

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sensi dell’articolo 321, comma due, cod. proc. pen. in relazione ai casi in cui è
consentita la confisca obbligatoria.
Viene evidenziato che la Sponsport srl non risulta indagata e/o imputata
di alcun reato e come l’adozione della misura cautelare nei confronti della stessa
per fatti ascrivibili al ruolo presuntivamente rivestito dal Corrotto sarebbe perciò
arbitraria.
Si lamenta una manifesta illogicità della motivazione, che vi sarebbe
nell’errata riconducibilità nel novero dell’amministrazione societaria di fatto

istante.
Ad avviso del ricorrente non vi sarebbero le condizioni, legate all’effettivo
esercizio delle funzioni gestorie, che secondo la giurisprudenza proverebbero che
il Corrotto era l’amministratore di fatto della società ricorrente.
Vengono ricordati e analizzati specificamente gli elementi su cui il Gip
prima e il tribunale del riesame poi hanno fondato rispettivamente l’irrogazione
della misura e il mantenimento della stessa, a cominciare dalle intercettazioni
telefoniche, per poi passare al rinvenimento di un file contenente tre fatture
emesse dalla Sponsport srl e di una tessera viacard intestata alla Società
all’interno del portafoglio del Corrotto Pier Giuseppe, e, ancora, dai dati
provenienti dall’Inps in ordine al Corrotto Renato Roberto, al file il all’interno di
un hard disk sequestrato a Corrotto Pier Giuseppe denominato login e pw

sponsport.doc contenente i dati di accesso della Sponsport, e, ancora alla fattura
ricevuta dalla Carberry Enterprises ltd.
Ci si duole, ancora, di una parziale valutazione degli elementi appresi
all’istruttoria, in quanto si sostiene che risulterebbe acquisita all’istruttoria prova
documentale dell’estraneità del Corrotto alla gestione amministrativa della
società perché limitata all’adempimento dell’incarico di sola consulenza societaria
e tributarie.
E, ancora, si sostiene in ricorso un difetto di motivazione in ordine alla

dell’attività di mera consulenza svolta dal Corrotto P.G. in favore della società

riconducibilità degli elementi sottesi al sequestro in oggetto ad una significativa
esplicazione dei poteri e delle facoltà che tipicamente contraddistinguono un
amministratore.

b. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione
all’articolo 606 lett. b) cod. proc. pen. Violazione del decreto legislativo 8 giugno
2001 numero 231, quale conseguenza del difetto di soggettività passiva della
struttura societaria nei cui confronti si indirizza.

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i

In primo luogo ci si duole della violazione del decreto legislativo 231 del
2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Ciò in quanto detta disciplina non prevede i reati tributari quali legittimanti
all’adozione del provvedimento cautelare nei confronti delle società.
Si lamenta anche che sarebbe stato violato il divieto di applicazione
analogica della legge penale, per difetto di reato presupposto (art. 8 Dlgs 74/00)
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231.

persone giuridiche del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente.
Quale terzo profilo viene denunciata una violazione dell’articolo cinque del
decreto legislativo numero 231 del 2001 perla la non riconducibilità ad un
interesse e o vantaggio della società ricorrente del presunto reato di riciclaggio

c. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione
all’articolo 606 lett. b): illegittimità della confisca per equivalente nei confronti di
persona giuridica.
Ancora una volta anche con tale profilo ci si duole dell’estraneità della
Sponsport srl ai reati contestati al Corrotto e di quella che si assume essere stata
una violazione di legge, nella specie dell’articolo 322ter cod. pen. per
l’insussistenza dei presupposti secondo cui il soggetto raggiunto dalla misura
cautelare deve essere indagato per uno dei reati per i quali sia consentita la
confisca per equivalente.
Ci si duole anche che sarebbe infondata e difetterebbe di prova la
presunta esistenza di una struttura aziendale asservita alla commissione dei
reati.

In data 8/4/2014 veniva depositata memoria ex articolo 127 cod. proc.
pen. nella quale si ribadivano e ulteriormente illustravano i motivi di ricorso.

Chiede pertanto annullarsi con rinvio e/o riformarsi il provvedimento
impugnato

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi meglio specificati in premessa sono infondati e pertanto il

proposto ricorso va rigettato.

2.

L’art. 325 cod. proc. pen. prevede, com’è noto, che contro le

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Tale profilo di doglianza investe l’inapplicabilità ai beni intestati alle

ordinanza in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione
possa essere proposto solo per violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha,
tuttavia, più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento
o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
conf. sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093).
Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur
consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei
requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del
10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha
annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati
previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo
all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non
aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni
ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di
riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità
amministrative,).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a
mancare un elemento essenziale dell’atto.
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso all’odierno esame non si
sia in presenza di un

deficit motivazionale tale da configurare l’errata

applicazione di norme di diritto.
Come si evince dal provvedimento impugnato, così come dal decreto di
sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Rimini il 13 agosto 2012, il
sequestro preventivo risulta emesso ai sensi sia del primo che del secondo
comma dell’articolo 321 del codice di procedura penale, quindi sia per impedire
che la libera disponibilità delle somme di danaro sequestrate potesse aggravare
o protrarre le conseguenze del reato, sia perché delle cose in questione è
consentita la confisca.

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seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692;

Non va peraltro trascurato che, come risulta ex actis, in data 20/12/2012,
con sentenza depositata il 18/2/2013 e dallo stesso appellata, Corrotto Pier
Giuseppe risulta essere stato condannato in primo grado dal Gup del Tribunale di
Rimini.
Va detto che, nonostante l’apparente pluralità di motivi, dedotti sia
lamentando violazione di legge che vizio motivazionale, gli stessi possono essere
riassunti nei seguenti: 1. Mancata prova della qualità di amministratore di fatto
della Sponsport s.r.l. in capo a Corrotto Piergiuseppe; 2. Estraneità della società

società sarebbe stata costituita successivamente ai periodi d’imposta in relazione
ai quali è stato ipotizzato il reato a carico del corrotto; 3. Non assoggettabilità
dei beni della persona giuridica al sequestro finalizzato alla confisca per
equivalente.
Ebbene, come si diceva in precedenza tutti i motivi sono infondati.
Per quanto concerne la natura di amministratore di fatto da parte del
Corrotto sin dalla ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare reale
oggi in discussione sono stati individuati, infatti, i numerosi e gravi elementi
indiziari in ordine alla circostanza che il Corrotto fosse il reale amministratore
delle varie società coinvolte nelle indagini.
È peraltro lo stesso ricorrente a ricordare come portassero a tale
conclusione non solo la documentazione acquisita, ma anche le risultanze delle
intercettazioni telefoniche e il rinvenimento nella disponibilità del Corrotto di file
contenenti le chiavi di accesso alla Sponsport e di documentazione attinente la
stessa.
Per quanto concerne, invece, l’estraneità della società oggi ricorrente ai
fatti per i quali si è proceduto nei confronti di Corrotto Piergiuseppe va
evidenziato che. nelle more del proposto ricorso, le Sezioni Unite di questa
Suprema Corte hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale determinatosi, per
lo più in seno a questa Sezione, dando una risposta al quesito, sul se sia
possibile o meno disporre il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta
o per equivalente, nei confronti di beni di una persona giuridica per le violazioni
tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa (Sez. Unite n. 10561
del 30.1.2014 dep. il 5.3.2014, Gubert).
Secondo alcune pronunce degli ultimi anni, infatti, con riferimento ai reati
tributari, sarebbe stato possibile applicare il sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente sui beni della persona giuridica, anche al di fuori dei casi
in cui la sua creazione era finalizzata a farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali
quale “società schermo”. Ciò in ragione dell’affermazione che, sebbene il reato
tributario fosse addebitabile all’indagato, le conseguenze patrimoniali ricadevano

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ricorrente ai reati posti in essere dal Corrotto, evidenziandosi che peraltro tale

in ogni caso sulla società a favore della quale egli aveva agito, salvo che si fosse
dimostrata una rottura del rapporto organico. Secondo i fautori di tale tesi,
dunque, non era richiesto che l’ente fosse responsabile, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001, e lo stesso non poteva considerarsi terzo estraneo al reato perché
fruiva degli incrementi economici che erano derivati dallo stesso (così ex plurimis
sez. 3 n. 28731 del 19.7.2011, Soc. Coop. R. L. PR Burlando, non mass.; sez. 3
n. 26389 del 9.6.2011, Occhipinti, rv. 250679).
Di segno contrario erano state, invece, altre pronunce con le quali si era

alla confisca per equivalente sui beni appartenenti alla persona giuridica, nei casi
in cui si procedeva per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante
della stessa, in quanto gli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 non
prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione di un
provvedimento siffatto, tranne che nel caso in cui la struttura aziendale
costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, tanto
che ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente
riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato (sez. 3, n. 25774 del
14.6.2012, PM in Proc. Amoddio e altro, rv 253062; sez. 3 n. 15349 del
23.10.2012 dep. il 3.4.2013, Gimeli, rv. 254739; sez. 3 n. 42350 del 10.7.2013,
PM in proc. Stigelbauer, rv. 257129; sez. 3 n. 42476 del 20.9.2013, Salvatori,
rv. 257353).
Le Sezioni Unite hanno optato, con le precisazioni che si illustreranno, per
tale seconda opzione, affermando i principi di diritto secondo cui:
I. E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente
riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona
giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al
profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica.
II.

Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per

equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il
profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa,
salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.
III.

Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per

equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da
costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di
denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di
reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a
costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato.

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affermata l’impossibilità di applicare l’istituto del sequestro preventivo funzionale

IV. La impossibilità del sequestro del profitto del reato può essere anche solo
transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni
costituenti il profitto di reato.

4. La prima e più importante verifica, che deve trovare riscontro in

motivazione, all’esito della quale si può pervenire, eventualmente, alla confisca
per equivalente di beni (e quindi anche al sequestro finalizzato alla stessa) che
siano formalmente intestati ad una persona giuridica, a fronte di reati tributari

che la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti
solo uno “schermo” attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare.
Numerose sono le pronunce di questa Suprema Corte, richiamate dalle
stesse Sezioni Unite, che affermano tale principio (vedasi tra le tante sez. 3, n.
42476 del 20.9.2013, Salvatori, rv. 257353; sez. 3. n. 42638 del 26.9.2013,
Preziosi; sez. 3. n. 42350 del 10.7.2013, PM in proc. Stigelbauer, rv. 257129;
sez. 3 3182 del 14.5.2013, De Salvia, rv. 255871; sez. 3, n. 15349 del
23.10.2012, dep. il 3.4.2013, Gimeli, rv. 254739; sez. 3, n. 1256 del 19.9.2012
dep. il 10.1.2013, UniCredit spa, rv. 254796; sez. 3 , n. 33371 del 4.7.2012,
Fallii; sez. 3, n. 25774 del 14.6.2012, Amoddio, rv. 253062; sez. 6, n. 42703 del
12.10.2010, Giani, non mass.).
In tal caso infatti – come rilevano condivisibilmente le SS.UU.- la
trasmigrazione del profitto del reato in capo all’ente non si atteggia alla stregua
di trasferimento effettivo di valori, ma si configura come un espediente
fraudolento, non dissimile dalla figura dell’interposizione fittizia; con la
conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora
pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso
il reato, in apparente vantaggio dell’ente, ma nella sostanza a favore proprio.
Se ciò è provato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente è, dunque, consentito.
Ebbene il tribunale di Rimini nel provvedimento impugnato evidenzia
proprio tale aspetto laddove afferma che la società Sponsport s.r.I., il cui saldo
attivo di conto corrente è stato oggetto di sequestro “era ritenuta un apparato

fittizio utilizzato dal reo per commettere illeciti.., come si evincerebbe dal fatto
che la società, all’epoca del fatto nel luglio 2012, non aveva dipendenti, non
disponeva di utenze, non aveva un contratto di locazione relativo all’immobile in
cui era posta la sede legale e i rapporti di conto corrente della medesima erano
di fatto gestiti dallo stesso Corrotto Pier Giuseppe”.
Di fronte a tale logica e coerente motivazione, essendo inibita a questa
Suprema Corte la rivalutazione del materiale indiziario, pare dunque evidente

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commessi dai suoi amministratori, è dunque quella che attiene alla possibilità

che non siamo di fronte ad una violazione di legge e che pertanto l’impugnato
provvedimento è immune da censure di legittimità

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento

delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2014.

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