Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23511 del 08/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23511 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEFANINI SIMONETTA N. IL 21/08/1968

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avverso la sentenza n. 313/2012 TRIB SEZ.DIST. di FANO, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F..114.47
che ha concluso) per

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Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con sentenza del
25/1/2013, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena,
condizionalmente sospesa, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione a carico di

74/2000, perché, quale legale rappresentante della Stefanini Ovidio e
Dino s.n.c., non versava l’i.v.a. dovuta, pari ad euro 52.064,00, relativa
all’anno di imposta 2007, entro il termine per la corresponsione
dell’acconto relativo all’anno di imposta successivo.
La prevenuta personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la violazione dell’art. 129 cod.propc.pen., nonché in relazione
alla disposta confisca delle somme.
La difesa della Stefanini, alla odierna udienza, nel riportarsi ai motivi di
ricorso, ha prodotto documentazione ( fotocopie del modelli F 24 ) dalla
quale si evince che la prevenuta ha già corrisposto all’Erario parte delle
somme dovute; circostanza, questa, che dovrebbe determinare la revoca
della disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevato, in via preliminare, che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
t 80/2014, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000 nella
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17/9/2011, punisce
l’omesso versamento dell’i.v.a., dovuta in base alla relativa dichiarazione
annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta a euro
103.291,38.

Simonetta Stefanini, imputata del reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo

Nella specie alla Stefanini era stata contestata la violazione del citato art.
10 ter per omesso versamento dell’i.v.a. pari ad euro 52.064,00, per cui, a
seguito dell’intervento della Consulta, devesi ritenere che il fatto-reato
non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.

formulati in ricorso.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste; revoca la disposta confisca e
ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Così deciso in Roma l’8/5/2014.

Tale conclusione rende superfluo l’esame dei motivi di annullamento,

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