Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23507 del 23/04/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23507 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
GASEll ZA1R N. IL 15/07/1982
avverso la sentenza n. 21/2013 TRIBUNALE di GORIZIA, del
25/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZA RA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fie.„._ 57,
che ha concluso per
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Udito, per la part
Udit i difens
l’Avv
vv.
Data Udienza: 23/04/2014
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 25/1/2013, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Zair Gashi, imputato delle
contravvenzioni di cui agli artt. 112, 146 e 108, d.Lvo 81/08, per essere i
impartite e per il conseguente pagamento della sanzione amministrativa.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Trieste, con il seguente motivo:
-violazione dell’art. 24, d.Lvo 758/94, rilevando che il giudice di merito ha
dichiarato l’estinzione delle contravvenzioni nonostante la tardività con
cui l’imputato ha eseguito il pagamento della somma, determinata a
titolo di oblazione amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Rilevasi che, per costante ed univoco orientamento della giurisprudenza
di legittimità ( Cass. 11/2/2010, n. 11265 ; Cass. 17/12/2012, n. 48798;
Cass. 1/10/2013, n. 40589), in tema di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro, il termine di giorni 30, entro il quale deve avvenire il pagamento
della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa, ha natura
reati estinti per intervenuto e tempestivo adempimento alle prescrizioni
perentoria ed improrogabile.
Ne consegue che la speciale causa estintiva, prevista dall’art. 24, d.Lvo
758/1994, non opera in caso di omesso pagamento del dovuto entro
detto termine, a nulla valendo che il prevenuto abbia ottemperato alle
prescrizioni ad esso impartite dall’organo di vigilanza, in quanto è
l’asseveramento ad entrambi gli obblighi in questione che determina la
estinzione dell’illecito penale ( Cass. 11/7/2008, n. 28831 ).
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dt
La motivazione resa sul punto dal Tribunale è, in evidenza, del tutto
erronea, frutto di una non corretta lettura delle regole interpretative,
dettate in materia, da questa Corte, ut supra richiamate.
Di tal chè la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio,
affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo giudizio.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio
alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma il 23/4/2014.
P. Q. M.