Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23506 del 23/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23506 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIORI NAZZARENO N. IL 15/02/1947
avverso la sentenza n. 1547/2009 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 23/11/2012
visti u atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..,
che ha concluso per

Udito, per la ftme’civile, l’Avv
Udii i direi

T- A\ v.

Data Udienza: 23/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 23/11/2012, ha dichiarato
Nazzareno Migliori responsabile del reato ex artt. 5, lett. d), e 6 co. 3, L.
283/62, perché, quale responsabile della omonima ditta, produceva e
Motocitogenes, e lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di
ammenda, con pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano il
Corriere della Sera.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti
motivi:
-erronea applicazione del d. Lvo 123/93 e dell’art. 223 disp.att.
cod.proc.pen. in relazione all’art. 5 lett. d), L. 283/62;
-vizio di motivazione e violazione dell’art. 533 cod.proc.pen.;
-erronea applicazione dell’art. 104 disp.att. cod.proc.civ. e violazione degli
artt. 190 e 494 cod.proc.pen..
In sintesi la difesa eccepisce l’inutilizzabilità dei risultati delle analisi alle
quali il campione di prodotto è stato sottoposto, in quanto nessun avviso
e comunicazione è stato dato all’imputato, così da impedire allo stesso di
richiedere l’analisi di revisione; peraltro il prelievo dei campioni è stato
effettuato in difetto delle precauzioni da adottare; ha errato il decidente
nel dichiarare l’imputato decaduto dalla prova per non avere citato i
testimoni a discarico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

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deteneva per la vendita olive ripiene surgelate contenenti Listierya

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
Con il primo motivo di annullamento, la difesa del prevenuto, eccepisce la
inutilizzabilità dell’esito delle stesse, in quanto svolte in difetto di avviso
all’interessato, il quale, quindi, non è stato posto nelle condizioni di
parteciparvi e di esercitare il proprio diritto di difesa; peraltro, il prelievo
dei predetti campioni sarebbe stato effettuato senza il rispetto delle
regole salvaguardanti la integrità del prodotto.
La eccezione è priva di fondamento, per due ordini di motivi:
-in primis perché, come emerso dalle risultanze istruttorie ( deposizione
dott.ssa Marlocchi ), il Migliori è stato notiziato ritualmente dell’esito
delle prime analisi, ma solo tardivamente avanzò istanza di revisione;
-secondariamente, perché la nullità in questione risulta tra quelle a
regime intermedio, ex art. 180 cod.proc.pen., e, contrariamente a quanto
sostenuto in ricorso, nessuna specifica eccezione è stata sollevata dalla
difesa alla richiesta del p.m. di acquisizione al dibattimento dell’esito
delle analisi de quibus: infatti, la difesa del Migliori si è limitata, alla
udienza del 3/12/2010, ad opporsi, sic et simpliciter, alla detta

nullità delle analisi sul prodotto campionato, con conseguente

acquisizione in atti, senza specificare alcun motivo a sostegno; di poi, alla
udienza del 20/7/2012, allorchè il p.m. ha ribadito la istanza di
produzione dei risultati delle analisi, la stessa difesa ne ha eccepito la
tardività, senza contestarne la nullità. Di tal chè, è evidente la tardività
della eccezione sollevata in questa sede.

2

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Del pari priva di pregio è la doglianza attinente alle modalità di prelievo
del campione delle olive, visto che le stesse, come rilevato dal Tribunale,
che richiama la deposizione del teste a discarico Moldoveanu, lavoratore
dipendente dell’imputato, le relative operazioni furono eseguite nel
campionatura.
Infondata è anche la contestata decadenza dalla prova, disposta dal
decidente, per omessa citazione dei testi della difesa: infatti, incombe a
carico della parte un vero e proprio onere di citazione dei testi da
assumere e di dimostrare, in caso di mancata comparizione degli stessi,
di avervi provveduto, per consentire al giudice di disporre tutti gli
opportuni accertamenti e, se del caso, anche l’accompagnamento
coattivo di essi (Cass. 13/9/2013, n. 37555).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23/4/2014.

rispetto delle regole igieniche dettate per salvaguardare l’integrità della

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