Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23505 del 23/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23505 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricors4 propos4 da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RAGUSA t PRottlftigoe 491tRiate t.11,0 to. e,o9Aai NPPu.o 1,1 eRfAtlig
nei confronti di:
FERRO TERESA N. IL 07/07/1937
MAGRO CONCETTA N. IL 20/11/1958
avverso la sentenza n. 1025/2010 GIP TRIBUNALE di MODICA, del
23/10/2012
visti gli atti. la sentenza e il ricorso
udita in PUBI3LICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fd..,57._
che ha concluso per I ‘fp
gt

r es;’ile, l’Avv
Udito, per la pa7i
Uditi difenso.

Data Udienza: 23/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Modica, richiesto della emissione di decreto
penale di condanna nei confronti di Teresa Ferro e Concetta Magro per il
reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 55 e 1161 cod.nav., loro ascritto per
avere costruito un fabbricato in area ricadente nella fascia di rispetto di
ha emesso sentenza di assoluzione delle imputate perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Il giudice di merito ha affermato che, a seguito delle modifiche dell’art.
1161 cod.nav., introdotte dall’art. 19, d.Lvo 96/2005 e dall’art. 3, d.Lvo
51/2006, la norma non contiene più il riferimento agli artt. 55, 714 e 716
dello stesso codice, ed agli obblighi previsti da tali disposizioni di legge;
con la conseguenza che la mancata richiesta della autorizzazione alla
amministrazione competente per il demanio marittimo non integra più la
fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 1161 predetto.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Modica ed il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Catania, denunciando, con analoghi motivi,
violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza.
Si osserva, in sintesi, che il mancato riferimento dell’art. 1161 alle
prescrizioni contenute negli artt. 55, 714 e 716 stesso codice non ha

30 metri dal demanio marittimo, in difetto della prescritta autorizzazione,

implicato il venir meno del disvalore penale della condotta contestata,
poiché la diversa formulazione della norma costituisce esclusivamente
espressione di una diversa tecnica legislativa, con la quale si è inteso
ampliare l’ambito delle condotte afferenti alla inosservanza degli obblighi
imposti nella utilizzazione delle zone prossime al demanio, sanzionate
penalmente.

i

id:—

La nuova formulazione dell’art. 1161, infatti, punisce qualsiasi
inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone
prossime al demanio marittimo o agli aeroporti, tra cui rientra l’obbligo di
chiedere l’autorizzazione ex art. 55 cod.nav..

I ricorsi sono fondati.
Rilevasi che l’art. 1161, co. 1, cod.nev., sia nel testo attuale, sia nella
formulazione previgente alle modifiche introdotte dall’art. 19, co. 2, d.Lvo
96/05, configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale
marittimo, finalizzato ad impedire la tacita sdemanializzazione come
acquisizione di un potere di fatto su tale bene, dal contenuto
corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento; potere di fatto
che esclude o, comunque, significativamente comprime l’uso pubblico del
bene stesso, come necessariamente deriva dalla costruzione e dalla
fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di
m. 30 dal confine demaniale.
Invero, l’art. 1161, citato, nel testo previgente così statuiva: “Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico
o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso
pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le
disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716, è punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda fino ad euro 516,00, sempre che il fatto non
costituisca un più grave reato”.
La sopracitata novella ha sostituito le parole “non osserva le disposizioni
di cui agli artt. 55, 714 e 716” con “non osserva i vincoli cui è assoggettata
la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli
aeroporti”.

a

CONSIDERATO IN DIRITTO

In tal modo, lungi dal realizzare una depenalizzazione, come
erroneamente ritenuto dal giudice di merito nella sentenza impugnata, il
Legislatore ha effettuato un rafforzamento del presidio penale,
ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in
55, 714 e 716″ con riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del
demanio, tra i quali, logicamente, sono a maggior ragione da includere
anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice
della Navigazione ( Cass. n. 45930/2013; Cass. n. 42346/2013 ).
Pertanto, questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la
impugnata decisione, affinchè il giudice ad quem si pronunci nell’ottica
delle osservazioni, ut supra, svolte.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio
al Tribunale di Ragusa.
Così deciso in Roma il 23/4/2014.

quanto ha sostituito la indicazione degli specifici vincoli “di cui agli artt.

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