Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23503 del 23/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23503 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UBERTI GABRIELE N. IL 28/01/1955
avverso la sentenza n. 302/2011 TRIBUNALE di VIGEVANO, del
26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 142„5–;
che ha concluso per i’ I 9 l

Udito, per la palle civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Vigevano, con sentenza del 26/6/2012, ha dichiarato
Gabriele Uberti responsabile del reato di cui all’art. 30, co. 1 lett. b), L.
157/92, perché esercitando attività venatoria di appostamento
temporaneo con fucile, abbatteva tredici esemplari di migliarino di
la caccia, e lo ha condannato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.
La difesa dell’imputato ha proposto appello, qualificato ex art. 568 co. 5
cod.proc.pen. ricorso per cassazione, con i seguenti motivi:
-erronea applicazione della legge penale in relazione alla lett. b) dell’art.
30 co. 1 L. 157/92 in luogo della lettera h) medesimo comma e articolo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione
del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
Osservasi che nella fattispecie si è ritenuta configurata, a giusta ragione,
l’ipotesi di cui all’art. 30, co. 2, lett. b), L. 157/92, e non quella, come
sostenuto nel motivo di annullamento formulato dalla difesa dell’Uberti,
di cui alla lettera h) della medesima norma.
Va specificato, che la predetta lett. b) punisce chi cattura, detiene o
abbatte mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2, L.
157/92, ossia animali appartenenti alle specie particolarmente protette,
tra le quali rientra il migliarino di palude.

palude, uccello appartenente a specie nei cui confronti non è consentita

Specie protette non sono solo quelle analiticamente indicate nella
seconda parte dell’art. 2, citato, ma anche quelle che direttive
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di
estinzione ( Cass. 22/6/2010, n. 23931 ).

merito, che la Convezione di Berna, del 19/9/1979, ratificata dall’Italia
con L. 5/8/1981, n. 503, estende l’elenco delle specie considerate
particolarmente protette dalla legislazione italiana sulla caccia, con la
conseguenza che la cattura o l’abbattimento degli esemplari ivi indicati,
tra i quali risulta il migliarino di palude, vengono sanzionate ex art. 30 lett.
b), L. 157/92 ( Cass. 27/3/2011, n. 16441).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23/4/2014.

Va, altresì rilevato, come a giusta ragione evidenziato dal giudice di

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