Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23502 del 23/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23502 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAIUS LACRAMIOARA N. IL 18/121982
avverso la sentenza n. 189/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. iLST
che ha concluso per 4

Udito, per la pjiile, l’Avv
Udit i difei>VV.

Data Udienza: 23/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Macerata, con sentenza del 2/11/2011, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Lacramioara Paius responsabile del
reato ex artt. 81 cpv cod.pen e 37, così come riformato dal co. 19 dell’art.
116, L. 388/2000, perché, quale responsabile legale della Gil s.r.I., aveva
omesso di denunciare i contributi e i premi previsti dalla normativa sulla
previdenza ed assistenza obbligatorie per un importo totale di euro
37.504,00; condannava l’imputata alla pena di mesi 4 di reclusione, con
concessione dei benefici di legge.
La Corte di Appello di Ancona, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse della prevenuta, con sentenza del 29/6/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Paius, eccependo la
insussistenza di prova in ordine alla concretizzazione del reato contestato
e alla responsabilità della imputata; la Corte di merito ha, di poi,
trascurato gli elementi a discarico forniti dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la doppia conforme,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente in ordine alla concretizzazione del reato in
contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta.
Il giudice di merito è pervenuto ad affermare la colpevolezza della Paius
dopo avere proceduto ad una analisi esaustiva delle emergenze
istruttorie: a seguito di un accertamento effettuato presso la Gil s.r.l. gli

v

ispettori del lavoro accertavano che la responsabile della società aveva
omesso di denunciare i contributi mensili, ex lege previsti, per l’importo
indicato in imputazione; gli stessi ispettori davano atto della mancata
regolarizzazione della denunciata inadempienza, nonostante l’invio della
adempimento, questo, che avrebbe determinato la estinzione del reato,
ma non assolto dalla prevenuta.
Con i motivi di annullamento, formulati nell’interesse della Paius, in
estrema sintesi, la difesa denuncia una errata valutazione delle
emergenze istruttorie da parte del giudice di merito e un omesso esame
delle prove dedotte a discarico, mancando, però, di indicare,
puntualmente, quali sarebbero gli errori commessi dal decidente e, in
particolare, gli elementi offerti dalla Paius, atti ad escludere la ritenuta
concretizzazione del reato e, conseguentemente, la responsabilità della
stessa.
Orbene, le censure mosse non possono trovare ingresso perché con esse
si tende ad una rilettura delle risultanze probatorie, sulle quali al giudice
di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo, esulando
dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto,
posti dal giudice di merito a fondamento della decisione ( ex multis Cass.
S.U. 2/7/1997, n. 6402).
Peraltro, i motivi di annullamento sono inammissibili, ex artt. 581 co. 1
lett. c) e 591 co. 1 lett. c) cod.proc. pen., perché del tutto generici, in
quanto non permettono di rilevare le ragioni delle doglianze con essi
sollevate, per difetto della dovuta esplicitazione delle stesse, così da non
consentire a questa Corte di procedere al necessario correlato esame tra
il discorso giustificativo, svolto dal decidente nella gravata sentenza, e i
vizi denunciati con l’atto di gravame.

contestazione in uno alla diffida al pagamento di quanto dovuto;

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la
Paius abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della Causa di inammissibilità, la stessa, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve essere condannata al pagamento delle spese
processuali e, altresì, al versamento di una somma, in favore della Cassa
nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 23/4/2014.

delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,

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