Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23501 del 23/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23501 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAMMARO GIUSEPPE N. IL 19/01/1963
avverso la sentenza n. 12927/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fd.
che ha concluso per

4

Udito, per la
Udit i difenso

e civile, l’Avv

16.

Data Udienza: 23/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, con sentenza del
9/4/2009, riconosceva Giuseppe Tammaro responsabile dei reati di cui
agli artt. 171 ter lett. c), L. 633/41, perché deteneva per la vendita n. 31
del contrassegno SIAE, e 648, co. 2, cod.pen., e, concesse le attenuanti
generiche, lo condannava alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 350,00
di multa.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza dell/11/5/2012, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Tammaro, con i seguenti
motivi:
-errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione
alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo la Corte territoriale tenuto
conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l’8/11/07 nel
procedimento Schwibbert;
-errata affermazione sulla retroattività degli effetti derivanti dalla
comunicazione alla Commissione Europea delle regole tecniche e del d.M.
n. 31 del 23/2/2009, entrato in vigore il 21/4/2009;
-vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
circostanza attenuante della lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

della

DVD contenenti opere cinematografiche abusivamente duplicate e prive

Va preliminarmente rilevato che i motivi di annullamento attengono,
esclusivamente alla violazione alla legge 633/41, contestata in rubrica, e
non al reato di ricettazione, del quale l’imputato è stato riconosciuto
responsabile dai giudici di merito.

considerarsi logica e corretta la argomentazione motivazionale, adottata
dal decidente, relativamente alla sussistenza del reato ex art. 171 ter, lett.
c), L. 633/41 ed alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, visto che
dalle risultanze istruttorie ( in particolare deposizione teste Pezzino ),
compiutamente esaminate dalla Corte distrettuale, hanno dato agio di
rilevare come il Tammaro è stato sorpreso dagli agenti della Guardia di
Finanza di Napoli per strada, accanto ad un banchetto, ove erano esposti
per la vendita 31 DVD riproducenti rappresentazioni cinematografiche,
tutti contraffatti.
Del pari, esatto si palesa il discorso giustificativo, sviluppato a
giustificazione della irrilevanza, nella specie, della sentenza della Corte
comunitaria dell’8/11/2007, in processo Schwibbert: infatti, detta
pronuncia non produce effetti nei confronti delle violazioni sostanziali del
diritto d’autore, come, in particolare, quelle di cui all’art. 171 ter, lett. c),
o all’art. 171 ter, co. 2, in quanto era ed è vietata qualsiasi attività che
comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere
dell’ingegno (Cass. 24/6/2008, n.34555; Cass. 24/6/2008, n. 34553).
Nel caso di specie è stato contestato all’imputato l’ipotesi di reato ex art.
171 ter lett. c), L. 633/41, che punisce chiunque detiene per la vendita
supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla
predetta duplicazione o riproduzione; risulta provato, oltre ogni
ragionevole dubbio che l’imputato deteneva la merce contraffatta per la
vendita.

7—

Orbene, focalizzato il thema decidendum nei termini indicati, deve

Occorre, però, rilevare che con il terzo motivo di annullamento la difesa
del Tammaro si duole dell’omesso riscontro ad una specifica censura,
mossa in atto di appello, con la quale si contestava il mancato
riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, ex

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la gravata decisione sul
punto, permette di ritenere fondata la doglianza, visto l’evidente vizio
motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale nel giustificare il diniego
dell’invocato beneficio: il giudice di seconde cure, nel disattendere la
relativa richiesta, ha affermato che la riconoscibilità della predetta
attenuati, deve essere esclusa nel caso in questione, in quanto il valore
modesto dei beni contraffatti, rinvenuti nella disponibilità dell’imputato,
è assurto ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento,
effettuato dal primo giudice, della ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv,
cod.pen.. E’ evidente la incoerenza giuridica di una tale asserzione, in
quanto l’avere fatto rientrare la condotta, posta in essere dal prevenuto,
nella ipotesi della minore gravità in relazione al delitto di ricettazione,
non esclude la simultanea ricorrenza del fatto di speciale tenuità, ex co. 3,
citato art. 171 ter.
Pertanto, in dipendenza di quanto osservato, il ricorso non può ritenersi
manifestamente infondato, di tal chè, essendosi compiutamente

co. 3, art. 171 ter, citata legge.

instaurato il rapporto di impugnazione, questa Corte può rilevare e
dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129
cod.proc.pen., ravvisabili nella specie: la violazione della normativa sul
diritto di autore è stata accertata in data 14/3/2005, per cui la stessa è ad
oggi prescritta, in quanto il relativo termine è venuto a spirare alla data
del 14/9/2012.

3

_._

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica, perché estinto per
prescrizione, con eliminazione della relativa pena, applicata ex art. 81
cod.pen..

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica, perché estinto per
prescrizione; ed elimina la relativa pena di mesi 1 di reclusione ed euro
50,00 di multa; rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 23/4/2014.

P. Q. M.

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