Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23500 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23500 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Marchegiani Augusto, n. a Marino il 12/06/1939;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento in data 21/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità;
udite le conclusioni dell’Avv. Porcaro, in sostituzione dell’Avv. Areni, che ha
chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Marchegiani Augusto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Trento, di condanna per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 di
omessa esibizione, entro il termine assegnato, dei documenti richiesti dall’ufficio
ispettivo del servizio lavoro della provincia autonoma di Trento, ha concesso
all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Data Udienza: 17/04/2014

\,

2.

Lamenta con un unico motivo la violazione di legge e la mancanza di

motivazione in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti
generiche non avendo la Corte tenuto conto, pur a fronte dell’insufficienza del
solo stato di incensuratezza, anche degli elementi deducibili dalla gravità del
reato, dalla capacità a delinquere, dall’intensità del dolo e dalla condotta

reato e l’età avanzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Con l’atto di appello l’imputato si era limitato ad invocare il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche stante la sussistenza di “tutti i presupposti di
legge”.
A fronte di tale doglianza, contraddistinta da un assiomatico riferimento a quanto
previsto dalla legge senza alcuna specificazione degli elementi concretamente
ravvisabili nella specie, deve ritenersi esaustiva la motivazione della sentenza
impugnata che, correttamente escludendo la valorizzabilità del solo stato di
incensuratezza, ha parimenti escluso la ricorrenza di altri motivi favorevolmente
valutabili, non individuati, come visto, neppure dallo stesso appellante.
Del resto, va ribadito che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di
estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole
all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente
incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere
dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di
elementi di segno positivo (tra le altre, Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e
altri, Rv. 252900).

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
2

antecedente e successiva al fatto; segnatamente evidenzia la minima gravità del

Così deciso in Roma il 17 aprile 2014

Il Presidente

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