Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23499 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23499 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Cerreto Gaetano, n. a Napoli il 17/08/1976;

avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capuavetere in
data 28/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1.Cerreto Gaetano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capuavetere che, dichiarando non doversi procedere
per il reato di cui agli artt. 30 comma 1, lett. a) e 30, comma 1, lett. h) della I.
n. 157 del 1992, ha disposto la confisca delle armi e munizioni in sequestro ex
art. 6 della I. n. 152 del 1975 in relazione all’esercizio della caccia nel periodo di
chiusura della stagione venatoria facendo uso di richiami acustici vietati.

Data Udienza: 17/04/2014

2. Lamenta con un unico motivo la violazione di legge in ordine alla disposta
confisca non applicandosi alle fattispecie criminose disciplinate dalla legge n. 157
del 1992 la confisca obbligatoria; nella specie, dovendosi invece fare
applicazione dell’art. 28, comma 2, della I. n. 157 del 1992 cit., la confisca, di
natura facoltativa, poteva essere disposta unicamente con sentenza di condanna.

3. Il ricorso è fondato.
Va ribadito, sulla scia del consolidato indirizzo di questa Corte, che l’art. 30 della
legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che “salvo quanto espressamente
previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e
di regolamento in materia di armi”, comporta che la sola norma applicabile, in
materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano
state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall’art.
28, comma 2, della stessa legge n. 157 del 1992, in base alla quale la confisca
può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi
richiamate, con esclusione, quindi, dell’operatività del combinato disposto di cui
agli artt. 240 cpv. c.p. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della
quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi,
anche in assenza di una pronuncia di condanna (tra le altre, Sez. 3, n. 11407 del
14/02/2013, Zucal, Rv. 254941; Sez. 3, n. 15166 del 28/01/2003, Filippone, Rv.
224709).
Consegue a detto principio, immotivatamente non considerato dal giudice del
provvedimento impugnato, che, a fronte di sentenza di assoluzione per reato
venatorio, non poteva farsi luogo alla confisca delle armi e delle munizioni in
sequestro.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla disposta
confisca delle armi; tale erronea statuizione può essere direttamente eliminata
da questa Corte, non essendo coinvolti profili fattuali o di natura discrezionale.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca
delle armi che elimina.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2014

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CONSIDERATO IN DIRITTO

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