Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23498 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23498 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMIDZE ZAZA N. IL 01/03/1969
avverso la sentenza n. 507/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/03/2013

Lomidze Zaza ricorre avverso la sentenza 5.7.12 della Corte di appello di Venezia che ha
confermato quella in data 20.10.11 del Tribunale di Padova con la quale è stato condannato,
all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato, concesse attenuanti generiche
equivalenti, alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 110,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non

l’atto di appello, essendosi limitata a recepire quanto riferito dalla commessa Achim dell’esercizio
commerciale e a ritenerlo non incompatibile con la versione fornita dall’imputato, pur avendo,
contraddittoriamente, dato atto che la commessa, nell’occasione, si era distratta, e comunque la
lentezza dei movimenti dell’imputato avrebbe dovuto far escludere l’aggravante di cui all’art.625
n.4 c.p., con conseguente improcedibilità per mancanza di querela.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio
di prevalenza e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e
della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, pur avendo l’imputato restituito
quanto sottratto e reso confessione in sede di udienza di convalida dell’arresto, dimostrando
ravvedimento e scarsa pericolosità sociale.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello, con
motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato la ricorrenza
della contestata aggravante, essendo il furto dei cinque blocchetti del ‘gratta e vinci’ stato possibile
proprio — ha sottolineato la Corte di merito nel riferire le dichiarazioni della commessa Achim —
perché l’imputato, pur presente la commessa all’interno del negozio, ‘si allungava sopra il banco’ e
‘con rapido gesto della mano’ si impossessava della merce dandosi alla fuga per poi venire
inseguito e bloccato da un cliente della tabaccheria, agendo pertanto con la destrezza necessaria ad
integrare la contestata aggravante.
Infine, del tutto correttamente è stata ritenuta congrua la pena irrogata dal primo giudice,
l’atteggiamento di non resistenza dell’imputato avendogli consentito — ha evidenziato la Corte

avere la Corte di merito compiutamente motivato in ordine alle specifiche doglianze avanzate con

territoriale — di beneficiare delle circostanze attenuanti generiche, il mancato giudizio di prevalenza
non potendo essere censurato in ragione della commissione del reato a poche settimane di distanza
da analogo fatto di reato per il quale l’imputato aveva subito carcerazione per alcuni giorni, sì che
legittimamente è stata pure esclusa — anche in ragione dei precedenti penali e dell’utilizzo di false
generalità — una prognosi favorevole sulla futura condotta del Lomidze che già ha avuto modo di

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 marzo 2013

beneficiare della sospensione condizionale della pena.

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