Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23496 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23496 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Tirelli Massimo, n. a Cittiglio il 15/01/1978;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 20/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Tirelli Massimo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese
di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa per il
reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla
cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish avvenuta in data 21/05/2005.
Con un unico motivo lamenta l’inosservanza degli artt. 2, 157 e 161 c.p.,
essendosi il reato prescritto dopo la pronuncia del Tribunale e prima di quella
della Corte d’appello, ed esattamente in data 21 novembre 2012 sulla base della

Data Udienza: 17/04/2014

previgente normativa più favorevole, all’esito del decorso dei termini di anni
i

sette e mesi sei essendo il fatto avvenuto il 21/05/2005.

t

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reato contestato, avente ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente
hashish, si è prescritto, come sostenuto dal ricorrente, in data 21/11/2012
dovendosi avere riguardo alla normativa, vigente all’epoca del fatto,
contemplante la fattispecie lieve come circostanza attenuante ad effetto speciale,
punita da sei mesi a quattro anni di reclusione, con conseguente decorso, dalla
data del 21/05/2005, del termine complessivo, considerata la protrazione dovuta
alle cause interruttive, di anni sette e mesi sei.
Ne consegue l’annullamento della sentenza per intervenuta estinzione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2014

Il CoQlie est.

Il Presidente

2. Il ricorso è fondato.

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