Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2349 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2349 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 13/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
HISKU BLEDAR N. IL 30/07/1982
avverso la sentenza n. 806/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e7
che ha concluso per

e

A.• .0\

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Pi

Con sentenza del 21 dicembre 2011 il Tribunale di Pistoia in
sede di giudizio abbreviato, condannava Hisku Bledar, imputato
in ordine al reato p.e p. dall’art.73 d.PR.309/90, alla pena di
anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore
dell’imputato.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23.10.2012,
oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della
sentenza emessa nel giudizio di primo grado, concesse le
attenuanti generiche, riduceva la pena irrogata a quella di
anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Firenze, chiedendone l’annullamento con riferimento
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la
censurava per il seguente motivo:
1) difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge
penale. Secondo il Procuratore generale ricorrente la
Corte di appello non aveva in alcun modo risposto alle
argomentazioni con le quali il giudice di primo grado
aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche
e pertanto era incorso sul punto in difetto di
motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto motivo di ricorso non è fondato.
Si osserva infatti
(cfr. Cass.,
Sez.4,
Sent. n.4842 del
2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità
di apprezzamento; ciò in quanto l’art.606, comma 1, lett.e)
c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è
estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla
correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata con
riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di
questa Corte nei limiti sopra indicati.

RITENUTO IN FATTO

I giudici della Corte di appello di Firenze hanno infatti
compiutamente indicato le ragioni per cui hanno ritenuto
l’imputato meritevole della concessione delle sopra indicate
attenuanti. In particolare hanno evidenziato la sua
incensuratezza e la sua immediata ammissione di responsabilità,

Pi

nonché la qualità della massima parte dello stupefacente
detenuto, che non era costituito da droga “pesante”. Veniva
altresì posto in evidenza che non ostava alla concessione delle
attenuanti generiche la connotazione di professionalità
dell’illecita attività ritenuta dal primo giudice, atteso che
non era certo il ruolo che avrebbe avuto l’Hisku, piuttosto che
altri suoi familiari, in tale attività.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 13.12.2013

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA