Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2349 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2349 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 12/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARCONE GIANLUIGI N. IL 05/05/1971
avverso l’ordinanza n. 630/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
24/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (.1.-,c.k
[ne:Qs2.

Uditi difensor Avv.;
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Ritenuto in fatto e diritto
1. Sarcone Gianluigi tramite i difensori di fiducia impugna l’ordinanza con la
quale il Tribunale di Bologna , quale giudice dell’appello cautelare ex art. 310
cod.proc.pen. , ha dato conferma alla reiezione della richiesta di revoca della
misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Gip del
Tribunale locale perchè gravemente indiziato di appartenenza ad associazione
mafiosa.

416 bis cod.pen. nonché vizio di motivazione .
Muovendo dal presupposto in forza al quale la partecipazione associativa
presuppone un ruolo funzionale e sintomatico svolto nell’interesse del gruppo e
che tanto non trova conforto in frequentazioni di asseriti sodali e nella
partecipazione ad eventi sporadici in assenza di concreti spunti eventualmente
offerti dalla realizzazione di specifici reati fine o dal coinvolgimento delle imprese
del ricorrente negli interessi imprenditoriali seguiti dalla associazione di
riferimento ( si fa specifico riferimento all’affare Sorbolo, rispetto al quale non si
è riscontrata la presenza di imprese del ricorrente coinvolte nella relativa
iniziativa ), si contestano partitamente gli unici due elementi in fatto che il
Tribunale , eliminate dal compendio indiziario le dichiarazioni dei collaboranti, ha
ritenuto sintomatiche , nel quadro della gravità indiziaria , del reato contestato.
Quanto al ruolo di tessitore degli interessi dell’associazione con la società civile e
soprattutto con il mondo politico in vista di uno dei primari fini perseguiti
dall’associazione, quello di sottrarre le iniziative imprenditoriali della associazione
ai profili ostativi conseguenziali alle interdittive antimafia nel periodo in
contestazione emesse dai Prefetti della zona di competenza del locale di
riferimento, la difesa ritiene che non possano valere al fine gli elementi tratti dai
contatti del ricorrente con il politico Pagliani. Tanto perché il Tribunale avrebbe
chiaramente trascurato il quadro ambientale nel quale siffatte rivendicazioni
venivano mosse ( viene fatto l’esempio di altri imprenditori che pur affrontando
una medesima battaglia, mai sono stati fatti oggetto del sospetto di
partecipazione associativa) che legittimava le condotte del ricorrente siccome
ben inquadrabili in un ambito strategico di protezione della propria immagine
personale, ampiamente comprovata dalla autonomia della condotta.
Di più. E’ lo stesso tenore , aperto , dell’incontro al quale ebbe a partecipare il
ricorrente rassegna gli elementi tipici di un agire non caratterizzato dalla
riservatezza propria dell’azione mafiosa.
Rispetto, poi, alla vicenda Sorbolo nel ricorso si contesta l’interpretazione offerta
alle intercettazioni, travisate nella lettura resa dalla Corte anche con riferimento
1

2. Si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt 192 cod.proc.pen. e

al ruolo ascritto al fratello del ricorrente. Il tutto in un quadro interpretativo
orientato in senso unico rispetto alla impostazione accusatoria e fortemente
illogico giacchè l’affermata azione di intermediazione ascritta ai due fratelli
Sarcone , per quanto emerge dal dato indiziario , piuttosto che mirare a favorire
gli interessi della associazione , si sarebbe disvelata in una ottica funzionale agli
interessi del cugino del ricorrente, il Falbo , che con gli esponenti di rilievo
dell’associazione nell’affare in questione si era messo in società , entrando poi in
conflitto con gli stessi.

“Sorbolo”

si contesta il tenore specifico di alcune intercettazioni che,

correttamente lette, porterebbero a denunziare l’assenza di rispetto mostrato
4
dagli interlocutori del Sarcone Nicolino nella trattativa resa con riferimento alla
posizione del Falbo, in controtendenza logica rispetto alla impostazione sottesa al
provvedimento contestato. Si segnala, ancora, che il provvedimento impugnato
avrebbe offerto della vicenda una lettura propria e del tutto alternativa a quella
segnalata dal Gip, evidentemente contraddetta dalle sollecitazioni , emerse dalle
intercettazioni e dalle dichiarazioni del Falbo, con le quali il ricorrente ebbe a
stimolare il Falbo a denunziare gli altri asseriti sodali , soci del suddetto nella più
volta citata iniziativa imprenditoriale, in termini tutt’altro che fittizi.
Inifine, con le note depositate alla udienza camerale , la difesa ha ulteriormente
ribadito l’infondatezza degli elementi indiziari sottesi al primo aspetto fattuale
segnalato a supporto della gravità indiziaria , immediatamente afferente
l’attivismo del ricorrente nel settore legato al contrasto da spiegare avverso gli
interventi interdittivi prefettizi inerenti imprese sospettate di mafiosità .

3.

Il ricorso merita , per quanto precisato di seguito la declaratoria di

inammissibilità.

4.

La decisione impugnata , in linea con il dato normativo sostanziale di

riferimento , ha individuato, con puntualità di argomentazioni, due diversi
momenti fattuali dai quali desumere , in via logica , il profilo del concreto
contributo garantito dal ricorrente all’associazione grazie alla partecipazione dello
stesso ad alcuni snodi nevralgici ed essenziali dell’azione riferibile al gruppo
criminale in disamina.
4.1. In questa ottica, la partecipazione del ricorrente ad un summit riservato ad
alcuni sodali, tutti coinvolti in iniziative imprenditoriali interferenti con gli
interessi della associazione in disamina, volto a favorire una interlocuzione
diretta e privilegiata degli associati con un politico rispetto ad un tema di
massima importanza avuto riguardo agli obiettivi del gruppo criminale di
2

Con i motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2015 sempre relativi alla vicenda

riferimento, costituisce correttamente momento logico di assoluto rilievo quanto
al giudizio di intraneità.
4.2. Del pari, assegnare al ricorrente il ruolo di intermediario ed arbitro ( in uno
ad altri due sodali di assoluto rilievo, uno dei quali il fratello Nicolino) in una
controversia che vedeva coinvolti partecipi di spicco dell’associazione e ingenti
interessi convogliati anche dalla “casa madre” ( l’affare “Sorbolo”) costituisce
ulteriore conferma del grado di partecipazione dell’indagato a momenti di
assoluto rilievo dell’azione associativa , essendo estraneo alla logica comune il

consolidato.
4.3. E rispetto a siffatti momenti valutativi , il ricorso e i successivi scritti
difensivi spiccano per aspecificità ( così è a dirsi quanto al tema di quella che nel
ricorso viene descritta siccome ” questione politica” , afferente i contatti
intrattenuti dal ricorrente, in uno ad altri sodali di rilievo, con l’esponente
politico Giuseppe Pagliani per rintuzzare gli effetti nocivi agli interessi della
consorteria provocati dai provvedimenti prefettizi interdittivi che avevano colpito
imprenditori vicini all’associazione); ancora,denotano profili di eccentricità
rispetto ai temi prospettabili in questa sede, perché si risolvono in critiche volte
non a segnalare profili di effettiva, manifesta, illogicità delle argomentazioni
spese dal Tribunale nel valutare le emergenze di indagine bensi a suggerire
indicazioni interpretative alternative rispetto alla lettura del dato richiamato a
supporto della gravità indiziaria ( in particolare con riferimento alle captazioni dei
colloqui posti essenzialmente a supporto del ruolo di intermediario svolto dal
ricorrente , in uno al fratello Nicolino, nella contesa occorsa tra il Falbo e i soci
dello stesso, pacificamente componenti dell’associazione in questione , nella
gestione dell’affare Sorbolo).

5. Quanto alla prima vicenda in fatto, osserva la Corte che l’impianto sotteso
alla prospettazione difensiva manifestata con il ricorso risulta preso in
considerazione e superato, con rigorosità logica, dal Tribunale ( si veda in
particolare il fl 35) .
Rispetto all’argomentare speso sul punto dal Tribunale il ricorso e i successivi
scritti difensivi trascurano un confronto effettivo e specifico con gli snodi
essenziali della motivazione resa sul punto.
Non risultano, infatti, adeguatamente contrastate le considerazioni spese nel fare
riferimento alla maggiore pregnanza da ascrivere , rispetto alla cena del 21
marzo 2012 , al pregresso incontro con il citato esponente politico , avvenuto il 2
marzo 2012 al quale prese parte un gruppo delimitato di persone, tutti sottoposti

3

riconoscimento di Lin ruolo così delicato se non in forza di un rapporto fiduciario

al medesimo intervento custodiale nel corso del presente procedimento con, a
fondamento, l’imputazione associativa.
Nè si adduce nulla in ordine alla considerazione ( cfr pagina 32) in forza alla
quale , per le posizione degli altri partecipanti al citato incontro, questa stessa
Corte ha avuto modo di confermare l’interpretazione offerta dai Giudici della
cautela ( Gip e Tribunale del riesame all’uopo compulsato) relativa alla natura
effettiva della iniziativa sottesa a tale incontro ed alla successiva cena del 21
marzo ( quantomeno nelle originarie intenzioni rispetto a tale ultimo evento) :

appoggio elettorale di matrice mafiosa – quale riferimento politico per
contrastare dall’interno le interdittive prefettizie destinate ad intralciare le
prospettive imprenditoriali riferibili ai sodali.
Ed in tale ottica sono determinanti al fine il riferimento
alle intercettazioni che ebbero a precedere il primo incontro , riportate a pagina
29 ;
quello ai commenti , anche questi captati, successivi al citato summit;
infine quello inerente la reazione del fratello del ricorrente ( presente al citato
summit del 2 marzo e particolarmente attivo sul tema ) in esito alla notizia della
interdittiva comunque emessa in danno di alcuni dei sodali presenti in quella
riunione riservata ( si veda il riferimento contenuto a pagina 33 ) ed alle
iniziative da assumere nell’interesse dei suddetti , sintomo tipico di una
solidarietà che esonda gli argini tipici della compresenza di comuni interessi
leciti.
Ulteriore sviluppo argomentativo esposto dal Tribunale è quello in forza al quale
la tesi difensiva (dell’interesse del ricorrente a prendere parte a tale iniziativa
per scongiurare discriminazioni relative ad una interdittiva prefettizia
immediatamente rivolta allo stesso) sarebbe smentita dalla inattualità dell’azione
amministrativa posta in danno del ricorrente ( risalente al 2009 ) rispetto alla
quale peraltro il Sarcone sarebbe rimasto inerte ( cfr pagina 36).
Anche con riferimento alla forza logica di tali osservazioni , decisive per inficiare
in radice l’asserto difensivo, sia il ricorso che i motivi aggiunti , hanno trascurato
ogni osservazione critica. Solo con le note depositate nel corso della udienza
camerale la difesa ha inteso colmare tale lacuna, riempiendo di contenuti
personali l’interesse mostrato dal ricorrente al tema delle interdittive antimafia
emesse nel perimetro territoriale di immediato riferimento : ma tale intervento
difensivo suppletivo sconta, a monte, la genericità sul punto dell’originario
appello , che non conteneva una puntuale indicazione delle situazioni in fatto
oggi inammissibilmente portate allo scrutinio del giudice di legittimità.

4

tanto per la ritenuta esigenza di utilizzare il Pagliani – proponendo allo stesso un

6. Le superiori considerazioni potrebbero da sole ancorare , per la forza logica
dell’elemento in fatto rassegnato in precedenza , il giudizio sulla gravità indiziaria
ascritto a fondamento dell’intervento cautelare reso ai danni del Sarcone.
Compiutezza di disamina impone tuttavia un riferimento anche all’ulteriore tema
in fatto indicato dal Tribunale a sostegno della decisione adottata ; e anche con
riferimento a tale ultimo sviluppo argomentativo , il cui portato logico vale
definitivamente ad asseverare la correttezza delle scelte interpretative adottate
dal Tribunale, il ricorso impinge in profili di inammissibilità tali da definire il

6.1. Il Tribunale non sposa integralmente la tesi accusatoria in forza alla quale i
due fratelli Sarcone , coinvolti dal Falbo per mediare con i suoi originari soci (
tutti cautelati come sodali nel corso del procedimento che occupa) avrebbero
tradito le aspettative del primo, agendo nell’esclusivo interesse dei sodali
coinvolti nella lite. Piuttosto, ciò che di siffatta vicenda in fatto viene
puntualmente emarginato dal Tribunale nel fondare la gravità indiziaria rispetto
alla contestata partecipazione associativa è :

il certo coinvolgimento nell’affare “Sorbolo” di impieghi illeciti provenienti dalla
casa madre;
la necessaria contiguità del Falbo all’area imprenditoriale dominata dalla
associazione in contestazione, essendo altrimenti inconcepibili cointeressenze
economiche al di fuori di un siffatto circuito fiduciario;

il tentativo, coerente alla prassi riscontrata, di definizione delle possibili
situazioni di conflitto con gli imprenditori coinvolti previa una intermediazione
volta a risolvere dall’interno le ragioni di contrasto.
In questo quadro , rimarca il Tribunale che solo soggetti dotati di certa intraneità
e di un ruolo di spessore potevano essere chiamati a siffatta attività
intermediazione, quale che fosse il polo negoziale che per primo ne ebbe a
sollecitare l’intervento; e tale spessore non poteva che essere ascritto al Diletto
Alfonso ed al fratello del ricorrente , Nicolino, parimenti coinvolti in tale sorta di
arbitrato, assumendo un ruolo di evidente sovraordinazione rispetto ai
contendenti, così come confermato dalle intercettazioni richiamate nella
decisione impugnata ( si veda il riferimento contenuto alla pagina 44).
Con coerenza logica , il Tribunale prende spunto dalla posizione di tali coindagati,
per ricavare ulteriori spazi a conferma del giudizio cautelare sulla intraneità
dell’indagato. Solo ad un soggetto che rivestiva la fiducia dei sodali poteva infatti
essere riconosciuto il ruolo di arbitro in una situazione che coinvolgeva
reimpieghi provenienti dal vertice della casa madre ( ascritti in particolare a
Nicolino Grande Aracri); e solo la intraneità poteva del resto giustificare

5

gravame in disamina nei termini di cui al dispositivo che segue.

l’assunzione di un ruolo così delicato in una posizione di parità con gli altri due
intermediari, esponenti certi della associazione in contestazione.
6.2. Questo, in estrema sintesi , il portato argomentativo della decisione con
riferimento a siffatta vicenda , non sembra dubitabile che lo stesso sfugga a
censure di manifesta illogicità del ritenere. E del resto nel ricorso

si adducono,

più che specifiche censure in tal senso, suggestioni interpretative del medesimo
dato indiziario, tali da rimanere certamente estranee allo scrutinio di legittimità,
senza assurgere , per intensità , al vizio legittimante , sul piano della congruenza

6.3. Per consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari personali, la
scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano, infatti, tra i compiti
istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità
se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Rispetto a tali
scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella
specie, compiutamente motivate, un diverso criterio o una diversa
interpretazione, anche se dotati di pari dignità.
Ne consegue che il ricorso per cassazione, volto a contrastare la valutazione resa
in punto alla gravità indiziarla, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di
specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando -come nella vicenda- propone e sviluppa censure che riguardano
la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008,
Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N.
1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007
Rv. 237012).
6.4. Il ricorso, in parte qua, non si adegua a tali principi.
Lungi dal segnalare concreti ed effettivi profili di manifesta illogicità della
motivazione quanto alla lettura del quadro indiziario offerta dal Tribunale, il
ricorso contiene valutazioni alternative degli elementi di fatto richiamati nelle
argomentazioni spese dai Giudici dell’appello cautelare; valutazioni che
richiamano ad uno scrutinio del fatto incompatibile, per quanto sopra, con la
disamina ascritta al giudice di legittimità.

7. Da qui la definitiva inammssibilità del ricorso cui segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
PQM

6

logica, il ricorso in Cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende .
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 comma 1 ter
d.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 12 novembre 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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