Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23482 del 25/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23482 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO SALVATORE N. IL 08/05/1966
avverso la sentenza n. 1139/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/03/2013
Piccolo Salvatore ricorre avverso la sentenza 15.5.12 della Corte di appello di Catania che ha
confermato quella in data 26.10.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato alla pena di
mesi quattro di reclusione per fi-eato di cui all’art.494 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine ar kmancata valutazione degli
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 25 marzo 2013
IL CONSIGLIERE estensore
IL PRESIDENTE
elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.