Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23482 del 21/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23482 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Santariello Alfredo, nato in Cava de’ Tirreni il 22/11/1968 _
Nei confronti
Di Autostrade per l’Italia s.p.a.
avverso la sentenza del 19/12/2012 della Corte di appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato

t

udito per la parte civile, l’avv. Goffredo Tatozzi che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso e la condanna alle spese sostenute dalla parte civile;

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, ha rideterminato, per
quanto qui interessa, la pena inflitta ad Alfredo Santariello, con riferimento ai
reati ci cui ai capi a) e b), ritenuto il concorso formale, in mesi due e quindici
giorni di arresto ed euro 18.000, di ammenda.
Al Santoriello si rimproverava la violazione dell’art. 44 lett. c) d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (capo a) e dell’art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo

di costruire, in un’area sottoposta al vincolo paesaggistico, un accesso carrabile
con colonne in tufo, una struttura in muratura, costituita da platea in
calcestruzzo cementizio e blocchi in cemento, una struttura in muratura
(manufatto principale) di m. 8,50 di lunghezza, m. 5,70 di profondità e m. 2,90
di altezza media interna, nonché di due vani in fase di realizzazione
rispettivamente di due pareti in blocchi di cemento, ed il fatto commettendo in
Alba Adriatica nel febbraio 2008.

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza, per tramite del proprio

difensore, Alfredo Santoriello ha proposto ricorso deducendo:
1) violazione e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 370 e
552 ss. cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
dall’indagato

dinanzi

alla

polizia

giudiziaria

delegata

all’espletamento

dell’interrogatorio per non essere stato sentito con le garanzie di cui agli artt. 64
e 350 cod. proc. pen., con conseguente illegittimità della sentenza di condanna
per nullità del decreto di citazione a giudizio e quindi dell’intero procedimento ai
sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.;
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata in ordine alla condanna del ricorrente relativamente alla
prova della realizzazione delle opere nonché alla presunta prova della colpa nel
commettere il reato.
Si assume inoltre che sia stata omessa ogni valutazione sulle fatture
prodotte nel corso del giudizio ed attestanti che il ricorrente, sia prima che dopo
il 26 febbraio 2008, lavorava altrove unitamente al coimputato Troiani;
3) violazione e/o erronea applicazione di legge a seguito della mancata
concessione delle attenuanti generiche con conseguente violazione dell’art. 133
cod. pen. e nella concessione, sub condicione, del beneficio della pena sospesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

b) per aver realizzato, in concorso con altri ed in assenza del prescritto permesso

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che, nella fase delle
indagini preliminari, fu espletato il suo interrogatorio senza il previo avviso ai
difensori di fiducia, con conseguente invalidità dell’atto, comunicata, per
propagazione, al decreto di citazione a giudizio ed alla sentenza di condanna.
Risulta tuttavia che l’indagato, previa notifica dell’invito a presentarsi con
nomina del difensore d’ufficio ed avviso a questi della data fissata per

dell’atto, i difensori di fiducia.
E’ dunque corretta la decisione dei giudici del merito che hanno ritenuto non
integrata la nullità sul rilievo che l’adempimento fu osservato con l’avviso
comunicato al difensore d’ufficio posto che, al momento della spedizione
dell’invito a presentarsi, l’imputato era privo di difensore di fiducia.
Ne consegue che non sussiste nullità dell’interrogatorio allorché, essendo
stato dato rituale avviso al difensore d’ufficio, in assenza, fino a quel momento,
di una nomina del difensore di fiducia, tale nomina intervenga solo all’atto
dell’effettuazione dell’interrogatorio medesimo e questo venga ugualmente
espletato senza che il legale, così nominato, vi assista, in quanto con l’avviso di
cui all’art. 364, comma 3, cod. proc. pen. al difensore d’ufficio si è già
consumato l’obbligo posto a carico del pubblico ministero o della polizia
giudiziaria, ai sensi dell’art. 370, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato ad
assicurare il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini e subentra un
onere a carico dell’indagato di richiedere l’assistenza dei suoi legali di fiducia con
la presentazione degli stessi per la data fissata per l’incombenza istruttoria.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente muove censure fattuali e dunque
inammissibili.
La Corte territoriale, con congrua motivazione, ha accertato che gli imputati,
tra cui il ricorrente, furono colti mentre erano intenti alla realizzazione delle
strutture portanti, con la conseguenza che tale oggettiva acquisizione supera
ampiamente la questione circa la prospettata assenza di colpa e circa la
lamentata omissione della valutazione delle prodotte fatture, con le quali il
ricorrente avrebbe inteso provare che, a quell’epoca, lavorasse altrove,
circostanza invece smentita dal precedente ed assorbente rilievo.

4.

Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di gravame.

La concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di
fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e
può ben essere motivato, come nella specie, implicitamente attraverso l’esame

3

l’interrogatorio, nominò, in quella sede ossia il giorno fissato per l’espletamento

44
esplicito di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, del 04/07/2003 n.
36382, Dell’Anna e altri, Rv. 227142) o con il ricorso alla motivazione implicita o
per relationem o a formule sintetiche (Sez. 4, 23/04/2013 n. 23679, Viale e
altri, Rv. 256201).
Peraltro, il Giudice d’appello ha escluso che il mero stato di incensuratezza
fosse sufficiente per la concessione del beneficio.
Né le censure appaiono sorrette da elementi di specificità non avendo
indicato il ricorrente sulla base di quali ulteriori circostanze, in diritto, il Giudice

La Corte territoriale ha infine correttamente precisato, quanto alla doglianza
circa il fatto che la sospensione condizionale della pena fosse stata dal primo
giudice subordinata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come il
dedotto impedimento alla possibilità della riduzione in pristino non fosse stato
provato e come, in ogni caso, un tale impedimento, se assoluto e se comprovato,
potesse costituire oggetto di valutazione da parte del giudice dell’esecuzione.

5. Tenuto conto del disposto di cui all’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente
va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro
in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni di esonero per
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Segue la condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della
costituita parte civile, liquidate come da pedissequo dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore
della costituita parte civile, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 21/02/2014

del merito avrebbe dovuto fondare il riconoscimento delle invocate attenuanti.

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