Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23481 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23481 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Osellame Mirco, nato in Montebelluna il 01/23/1951
avverso la sentenza del 22/04/2013 del Tribunale di Verona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Luigi Biondaro che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 20/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verona, riqualificato il fatto ai
sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha dichiarato
Mirco Osellame responsabile del reato ascrittogli condannandolo alla pena di euro
9.00,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, ricorre l’imputato tramite i

1)

violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con

riferimento all’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. in quanto il Giudice di primo
grado, con una valutazione del tutto priva di motivazione, illogica ed in contrasto
con specifici atti processuali, ha errato nel riqualificare il fatto a mente dell’art.
256, comma 1,lett. a) d.lgs. n.152 del 2006 (smaltimento di rifiuti in assenza
della prescritta autorizzazione);
2) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen con riferimento
all’art. 546, comma 1 lett. e), all’art. 530 ed all’art. 533, comma 1, cod.
proc. pen. avendo il Tribunale di Verona completamente omesso di esaminare il
contenuto di documenti rilevanti per la decisione, prodotti dalla difesa ed
acquisiti agli atti del processo;
3) violazione art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 162 bis cod. pen. avendo il ricorrente richiesto di essere
ammesso all’oblazione ex art. 162 bis cod. pen.

ed il Tribunale, con una

erronea motivazione del tutto in contrasto con gli atti processuali ha rigettato
con l’ordinanza 16 gennaio 2013 la domanda di oblazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo.

2. Al ricorrente, per quanto qui rileva, si contestava originariamente il reato
di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché – quale
tecnico responsabile della discarica – effettuava un’attività di smaltimento di
rifiuti speciali in mancanza del prescritto titolo abilitativo (in particolare
accoglieva in discarica rifiuti che presentavano una concentrazione di
policlorobifenili (PCB) superiore a 10mg/kg).
L’originaria imputazione è stata poi modificata dal pubblico ministero, nel
corso del dibattimento, in quella di cui all’art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152
del 2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione)
rimproverandosi al ricorrente di aver effettuato un’attività di smaltimento di
2

propri difensori, affidando il gravame ai seguenti motivi e deducendo:

rifiuti speciali in difformità del prescritto titolo abilitativo (in particolare
accoglieva in discarica rifiuti che presentavano una concentrazione di PCB
superiore a 10mg/kg).
Il Tribunale, ritenendo superato il limite di 10mg/kg per il conferimento in
discarica di PCB e riqualificando il fatto, ha condannato il ricorrente per il reato di
cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, anziché per quello di cui
all’art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Quest’ultima disposizione concretizza, secondo la giurisprudenza di questa

quello di cui al comma 1, si configura in caso di violazione delle prescrizioni
imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che
la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla
fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini ed altro,
Rv. 249577); ed è una norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalle
prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse.
E’ stato sostenuto che essa rappresenta un esempio della cosiddetta
“amministrativizzazione” del diritto penale, cioè dell’apprestamento di una
sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni
amministrative di particolare rilevanza.
La ratio del trattamento di favore sotto il profilo sanzionatorio si identifica
nell’esigenza di punire meno severamente colui che, essendosi reso riconoscibile
alla pubblica amministrazione, che perciò può attivare i controlli preventivi, si sia
limitato in seguito a violare le prescrizioni imposte dal provvedimento
autorizzativo, sicché la condotta appare, dal punto di vista dell’offensività, meno
rilevante e significativa rispetto a quella realizzata dalle condotte di gestione non
autorizzata, nelle quali il disvalore penale si risolve nel dissimulare l’attività
pericolosa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha sussunto il fatto nell’ambito dell’originaria
e più grave contestazione (art. 256, comma 1), sostituita dalla successiva (art.
256, comma 4), la quale ultima non si è dunque aggiunta in via alternativa alla
prima.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha fatto uso dei poteri di
riqualificazione giuridica del fatto che gli competono ma ha omesso qualsiasi
motivazione al riguardo e di ciò fondatamente si duole il ricorrente che sostiene
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto con il
decreto n. 175 del 30 dicembre 2008, in base alla quale il pubblico ministero
avrebbe aggiornato la originaria contestazione.
La sentenza impugnata va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di
Verona affinché motivi circa l’esistenza e la rilevanza dell’autorizzazione
reclamata dal ricorrente, traendo da ciò le conseguenza giuridiche del caso.
3

Sezione, un reato formale di pericolo che, punito con pena attenuata rispetto a

I restanti motivi di gravame restano di conseguenza assorbiti.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Verona.

Così deciso il 20/02/2014

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