Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23480 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23480 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEFIRTA ANATOLIE N. IL 02/12/1990
avverso la sentenza n. 1407/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/03/2013

Stefirta Anatolie ricorre avverso la sentenza 19.6.12, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in
abitazione, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena — condizionalmente sospesa — di anni
uno, mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di multa.

comma 1, lett. e) c.p.p., per non avere il giudice esaminato la sussistenza di elementi per una
pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., né valutato, ai sensi dell’art.133 c.p., la congruità della pena
irrogata.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alla informativa di reato 11.7.11, al verbale di
denuncia, agli esiti investigativi di cui alla informativa 27.10.11 e 24.11.11, nonché alle
dichiarazioni auto ed etero accusatorie allegate dall’imputato alla richiesta di applicazione della
pena.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
. processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 25 marzo 2013

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