Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23479 del 11/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 23479 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

fe7.4, 7-47.›, 2 4
sul ricorso proposto da:
SHAMETAJ JODJAN N. IL 21/03/1990
avverso la sentenza n. 752/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania, ha confermato il decisum di
prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità
di Jodjan Shametaj per i reati ex artt. 110 cod.pen., 73, d.P.R. 309/90, per detenzione illecita al fine
di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e 337, 61 n. 2 cod.pen., per avere
usato violenza agli agenti operanti nel tentativo di sottrarsi al loro controllo;

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osservasi che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di
rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in
ordine alla concretizzazione dei reati di cui alla imputazione e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto; a questa conclusione, peraltro, i giudici di merito sono pervenuti a seguito di una
compiuta ed esaustiva analisi valutativa delle emergenze istruttorie, acquisite in atti, che ha
consentito ai decidenti di affermare la colpevolezza del Shametaj, oltre ogni ragionevole dubbio, in
riferimento ad entrambi i delitti.
Del pari, manifestamente infondata è da ritenere la doglianza attinente alla mancata concessione
della attenuante ex co. 5, art. 73, citato, visto che con il discorso giustificativo, svolto sul punto, la
Corte distrettuale ha evidenziato l’assoluta assenza dei presupposti ex lege previsti, per potere fare
rientrare la condotta posta in essere dall’imputato nella ipotesi attenuata, rilevando, di contro, la
presenza, nella specie, di elementi ostativi all’applicazione dell’invocato beneficio, quali la quantità
della droga rinvenuta, la sistematicità e la professionalità dimostrate dal Shametaj nell’attività
illecita.
Occorre, però. prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, n. 32/2014, con
la quale è stata dichiarata la non conformità a Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06.
Tale pronuncia ha. infatti, come conseguenza l’applicazione nel caso in esame delle fattispecie
incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa contenuta nel
d.P.R. 309/90, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile ai reati concernenti le
sostanze incluse nelle tabelle II e IV, allegate alla legge: infatti, le condotte illecite attinenti a
sostanze psicotrope qualificate quali “droga leggera” risultavano, e oggi risultano, punibili con la
reclusione da anni 2 ad anni 6, oltre la multa. dunque con pena edittale diversa e minore da quella
prevista nella L. 49/06.
Appare, così. evidente che il trattamento sanzionatorio applicato, nella specie, dal giudice di
merito, muovendo per il reato ex art. 73 da una pena base di anni 6 di reclusione, poi ridotta per le
attenuanti generiche e per il rito, è stata dallo stesso valutata congrua avendo come riferimento i
parametri in vigore al momento della decisione e non quelli, minori, risultati dalla citata pronuncia
della Corte Costituzionale.
Questo Collegio, pertanto, ritiene di dovere annullare con rinvio la pronuncia impugnata,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinchè il giudice ad quem proceda a nuova
determinazione di esso in dipendenza di quanto osservato.

Avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, contestando
l’ingiustificato diniego della attenuante della lieve entità e la ritenuta sussistenza del reato ex art.
337 cod.pen.;

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione
della pena. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania; dichiara inammissibile il
ricorso nel resto.
Così deciso in Roma l’11/4/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA