Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23478 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23478 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO FRANCO N. IL 06/02/1962
avverso la sentenza n. 2640/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/03/2013

Greco Franco ricorre avverso la sentenza 30.9.11 della Corte di appello di Catania che, in parziale
riforma di quella in data 2.7.09 del Tribunale di Augusta con la quale è stato condannato, per il
reato di lesioni personali aggravate, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei
danni in favore della costituita parte civile Fracassa Ildebrando, ha concesso al prevenuto il
beneficio della sospensione condizionale della pena.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere i giudici errato nella interpretazione dell’art.52 c.p. e sulla
esistenza dei presupposti legittimanti, in capo al Greco, l’esimente della legittima difesa,
limitandosi la Corte di appello a negarne l’esistenza senza alcuna motivazione, laddove invece dalle
deposizioni dei testi esaminati era emerso che era stato Fracassa Ildebrando ad aggredire il Greco,
all’interno del garage di quest’ultimo, per cui l’imputato si era difeso parando i colpi finché
entrambi erano caduti in terra procurandosi lesioni.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito e tendenti ad una diversa ricostruzione fattuale previa nuova valutazione
del materiale probatorio, come tale preclusa al giudice di legittimità, sia in quanto manifestamente
infondato, avendo il giudice di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del ricorrente riposi non tanto sulle
dichiarazioni della p.o. — animata da rancore nei confronti del Greco -, e neppure su quelle dei testi
esaminati ( la cui mancanza di genuinità è stata adeguatamente argomentata ), quanto sulla
oggettività stessa delle lesioni riportate dai due contendenti, immediatamente refertate, da cui
emergeva che si era trattato di una reciproca aggressione, determinata da banali controversie
condominiali, che escludeva di per sé — hanno correttamente ritenuto i giudici — l’esimente di cui
all’art.52 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

^

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 25 marzo 2013

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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