Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23478 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23478 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ha pronunciato la seguente

ml E.;.:45,4

cE
s•st

sul ricorso proposto da:
COSTA SALVATORE N. IL 17/09/1979
avverso la sentenza n. 12169/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

i

1) Con sentenza in data 8.5.2013 la Corte dì Appello di Napoli confermava la sentenza
del Tribunale di Napoli, emessa il 23.5.2011, con la quale Costa Salvatore, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena
di anni 4 di reclusione ed euro 28.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 IDPR
309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato
riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90.
Con memoria e motivi nuovi, depositati in cancelleria il 14.3.2014, si denuncia (alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale) il vizio di motivazione in relazione alla
determinazione della pena.
2) Il motivo in ordine alla configurabilità dell’ipotesi di lieve entità è manifestamente
infondato.
2.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte essa “può essere riconosciuta solo in
ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo
e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità,
circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli
indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri”
(cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4,
1.6.2005 n.20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è
tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, la Corte di merito ha ritenuto non
configurabile l’ipotesi di lieve entità sia per il dato ponderale (dalla sostanza
stupefacente sequestrata erano ricavabili 304,4 dosi medie giornaliere), sia per “le
inquietanti circostanze concrete dell’azione realizzata in modo professionale..” (pag.3).
3) Va, invece, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale (n.32/2014,
depositata il 25.2.2014), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4
bis e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, della L. 21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il
legittimo esercizio del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.

OSSERVA

44,-,

Sicchè, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 curo di multa.
3.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata la detenzione al fine di cessione a terzi
di sostanza stupefacente del tipo marijuana e la pena base indicata corrisponde al
massimo edittale previsto dalla normativa originaria, della quale, come si è visto, non si
è verificato l’effetto abrogativo.
3.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione
della pena (quella base è stata indicata, senza alcuna motivazione, in misura
corrispondente al massimo edittale), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Napoli.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad
altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

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