Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23477 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23477 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

T’4
ORDINANZA
ORDINANAA

sul ricorso proposto da:
FUSCO ANTONIO N. IL 23/08/1971
avverso la sentenza n. 5202/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

o

1) Con sentenza in data 4.3.2013 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza del &UP del Tribunale di Napoli, resa il 23.4.2012, con la quale Fusco
Antonio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato
condannato per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, concedeva la circostanza
attenuante speciale di cui all’art.73 comma 5 con criterio di equivalenza e
rideterminava la pena in anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge e la mancanza di
motivazione in ordine ai criteri di calcolo della pena inflitta.
2) Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel confermare la pena irrogata in primo grado, ha fatto
riferimento a tutti i criteri di cui all’art.133 c.p. ed in particolare alla personalità
dell’imputato, quale emergeva dai precedenti penali specifici.
2.1) La pena applicata risulta però illegale, tenuto conto della normativa soprawenuta
di cui all’art.2 D.L.23.12.2006 n.146, conv., in L.21.2.2014 n.10, che ha riformulato
l’art.73 co.5 DPR 309/90, configurando il fatto di lieve entità come ipotesi autonoma
di reato, e prevedendo la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro
3.000,00 ad euro 26.000,00.
La Corte territoriale, pur riconoscendo l’ipotesi di cui al comma 5 DPR 309/90, ha
applicato la normativa previgente (meno favorevole), effettuando il giudizio di
comparazione con la recidiva in termini di equivalenza e partendo da una pena base di
anni 6 di reclusione (ridotta poi per il rito ad anni 4 di reclusione) che supera il
massimo edittale previsto dalla normativa soprawenuta.
3) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Napoli limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso
nel resto.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

OSSERVA

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