Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23476 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23476 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

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sul ricorso proposto da:
MEHSOUN RACHID N. IL 03/05/1978
avverso la sentenza n. 3039/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

1) Con sentenza in data 27.2.2013 la Corte di Appello di Genova confermava la
sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, emessa 1’11.7.2012, con
la quale Mehsoun Rachid, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla
pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73
e 80 DPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la sproporzione della pena inflitta dai
Giudici di merito, che non hanno tenuto conto dello stato di incensuratezza.
2) La Corte Costituzionale, con sentenza n.32/2014, depositata il 25.2.2014, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis e 4 vicies ter del
D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della L.
21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio
del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
2.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata la importazione al fine di cessione a
terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish e la pena irrogata corrisponde al
massimo edittale previsto dalla normativa originaria, della quale, come si è visto, non si
è verificato l’effetto abrogativo.
2.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione
della pena (risulta inflitta, senza alcuna motivazione, il massimo della pena edittale),
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad
altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

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