Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23474 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23474 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SC—141 Eti
011DLNANZA

sul ricorso proposto da:
MELONI ANTONIO N. IL 07/09/1954
avverso la sentenza n. 183/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

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Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Perugia, con sentenza dell’ 8/5/2003, resa a
seguito di rito abbreviato, riconosceva Antonio Meloni responsabile del
reato ex artt. 110 cod.pen., 73, d.P.R. 309/90, perché, in concorso con
Aldo Lazzerini, deteneva illecitamente a fine di spaccio sostanza
entità, di cui al co. 5 del citato art. 73 e applicata la riduzione per il rito,
alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Perugia, chiamata a pronunciarsi sugli appelli
avanzati dal Procuratore Generale sede e dall’imputato, in accoglimento
del primo ha escluso l’attenuante ex co. 5, rideterminando la pena in anni
4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Meloni, con i seguenti motivi:
-ha errato il decidente nell’escludere l’attenuante della lieve entità, già
concessa dal giudice di prime cure;
-vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche;
-non corretta applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod.pen.;
eccessività della pena, non proporzionata al caso di specie;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo di annullamento, nel
mentre del tutto prive di pregio vanno ritenute le ulteriori contestazioni,
anche perché sorrette da deduzioni fattuali.
Invero, la Corte distrettuale nell’accogliere il gravame del Procuratore

stupefacente del tipo cocaina; lo condannava, ritenuta l’ipotesi di lieve

Generale ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Meloni non
potesse farsi rientrare nella fattispecie della lieve entità, oggi, peraltro, in
dipendenza dell’intervento legislativo, L. 10/14, da considerarsi reato
autonomo e non più attenuante speciale.

2 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, limitandosi ad affermare la
ritenuta congruità della stessa.
E’ pur vero che il giudice di merito, per adempiere all’obbligo della
motivazione nel determinare la misura del trattamento sanzionatorio,
esercita una tipica facoltà discrezionale e perciò non è tenuto ad una
analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione,
potendosi limitare alla sola enunciazione dei quelli resisi determinanti per
la soluzione adottata; di tal chè, anche l’uso di espressioni come “pena
congrua” o “pena equa” è sufficiente a fare ritenere che il decidente
abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133
cod.pen..
Nel caso di specie, però, l’intervento riformatore, operato sul quantum
della pena, inflitta dal Tribunale, costituente, peraltro, oggetto di
specifico motivo di appello dell’imputato, che ne contestava la
eccessività, avrebbe dovuto indurre la Corte distrettuale a svolgere un
discorso giustificativo compiuto sulla dosimetria della stessa, e non a
limitarsi alla enunciazione di una formula di stile.
Questo Collegio, ritiene, pertanto, di annullare con rinvio la pronuncia
impugnata limitatamente alla pena, affinchè il giudice ad quem si
pronunci nell’ottica delle osservazioni ut supra svolte e sugli eventuali
riflessi che la novella legislativa, L. 10/2014, potrebbe avere sulla
questione in esame.

2

Conseguentemente, il decidente ha rideterminato la pena in anni 4, mesi

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata
limitatamente alla pena, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma l’11/4/2014.

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