Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23473 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23473 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

5,& 0 T etUz.04
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIFKI NABIL N. IL 01/01/1978
avverso la sentenza n. 1278/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

1) Con sentenza in data 14.6.2013 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma
della sentenza del &UP del Tribunale di Cuneo, resa il 14.12gcon la quale Rifki Nabil
era stato condannato per il reato di cui all’art.73 bPR 309/90, ritenuta la prevalenza
sulla contesta recidiva delle già concesse circostanze attenuanti generiche e, con la
diminuente per la scelta del rito, riduceva la pena ad anni 2, mesi 8 di reclusione ed
euro 14.000,00 di multa, confermando nel resto anche con riferimento all’applicazione
della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge e la mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della circostanza
attenuante di cui all’art.73 comma 5 bPR 309/90 ed alla applicazione della misura di
sicurezza.
Con memoria, depositata in data 7.4.2014, il Rifki chiede l’applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale.
2) Il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante
speciale è generico e manifestamente infondato.
Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede
di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile la circostanza attenuante
di cui all’art.73 co.5 bPR 309/90, tenuto conto sia del quantitativo rilevante della
sostanza stupefacente sequestrata (erano ricavabili ben 934 dosi medie singole) che
del carattere continuativo dell’attività di spaccio.
2.1) Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, va, però, tenuto conto della
sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014, depositata il 25.2.2014, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis e 4 vicies ter del
D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della L.
21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio
del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
3.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 bPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al bPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata la detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo hashish e la pena base è stata indicata (senza alcuna
motivazione) in misura corrispondente al massimo edittale previsto dalla normativa
originaria, della quale, come si è visto, non si è verificato l’effetto abrogativo.

OSSERVA

44,

4) La Corte poi , pur dando atto in premessa che, con i motivi di appello si contestava
l’esistenza della pericolosità sociale con riferimento all’applicata misura di sicurezza,
omette completamente di motivare sul punto.
Ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 24.2.1995 n.58, la misura
di sicurezza personale dell’espulsione dallo Stato, a pena espiata, dello straniero
condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti può essere ordinata dal
giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti alla luce dei criteri di cui
all’art.133 c.p. e nell’ottica e finalità dell’art.86 DPR 9 ottobre 1990 n.309, la
sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato la quale si può
manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (cfr.ex multis
Cass.pen.sez.4, 6.3.1996 n.2544; Cass.sez.6 n.26096 del 9.6.2004)
5) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione
della pena ed alla applicazione della misura di sicurezza, con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Torino.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed alla
disposta espulsione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara
inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

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