Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23472 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23472 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

Se- NIT E

ORDI~Z-A

sul ricorso proposto da:
VISONE CRISTIAN N. IL 12/02/1990
avverso la sentenza n. 2111/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

1) Con sentenza in data 24.4.2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza
del &UP del Tribunale di Napoli, resa il 7.12.2012, con la quale Visone Cristian, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per
la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 6, giorni 20 di
reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 73 DPR
309/90 (capo a), 61 n.2 e 337 c.p. (capo b), 648 c.p. (capo c).
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la manifesta illogicità della
motivazione.
2) Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede
di legittimità, la Corte di merito ha richiamato per relationem la condivisibile sentenza
di primo grado e, in relazione agli specifici rilievi contenuti nell’atto di appello, ha
ritenuto non ipotizzabile la circostanza attenuante di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90,
in considerazione sia del quantitativo rilevante della sostanza stupefacente
sequestrata (erano ricavabili ben 1.584 dosi medie singole) che delle modalità dello
spaccio.
La condotta posta in essere integrava poi anche il reato di resistenza contestato
(avendo l’imputato spintonato i Carabinieri operanti per darsi alla fuga) e di
ricettazione (il motociclo utilizzato per lo spaccio era di provenienza delittuosa).
3) Va tenuto conto, invece, della sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014,
depositata il 25.2.2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis
e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, della L. 21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il
legittimo esercizio del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
3.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata la detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo marijuana e la pena base indicata corrisponde al
massimo edittale previsto dalla normativa originaria, della quale, come si è visto, non si
è verificato l’effetto abrogativo.
3.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione
della pena (quella base è stata, senza alcuna motivazione, indicata nel massimo
edittale), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

OSSERVA

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad
altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel
resto.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

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