Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23471 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23471 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ha pronunciato la seguente

s-Emerisuit_

e
sul ricorso proposto da:

DURANTE CARMINE N. IL 27/01/1971
DURANTE VINCENZO N. IL 11/08/1992
avverso la sentenza n. 6887/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

1) Con sentenza in data 10.4.2013 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza del &UP del Tribunale di Napoli, resa 1’8.6.2012, con la quale Durante
Carmine e Durante Vincenzo erano stati condannati per detenzione a fini di spaccio e
cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana al minorenne Ferrara Cristiano,
escludeva la circostanza aggravante di cui all’art.80 DPR 309/90 anche nei confronti
di Durante Vincenzo, confermando la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro
6.000,00 di multa inflitta in primo grado (con le generiche e la diminuente di rito) al
predetto, e riduceva la pena irrogata a Durante Carmine ad anni 4, mesi 4 di
reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando la mancanza ed
illogicità della motivazione in relazione alla omessa concessione della circostanza
attenuante di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90 e, per Durante Carmine, anche con
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con memoria, depositata in data 9.4.2014, si chiede l’applicazione della sentenza della
Corte Costituzionale n,32/14.
2) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile la circostanza
attenuante di cui all’art.73 co.5 DPR 309/90, tenuto conto sia del dato ponderale
(dalla sostanza stupefacente sequestrata erano ricavabili 143,5 dosi medie), sia della
“stabilità della condotta illecita”.
Anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche a Durante Carmine la
Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, avendo fatto riferimento ai
precedenti penali ed alla stabile dedizione allo spaccio, che inducevano a ritenere che
il prevenuto traesse il proprio sostentamento da attività illecite.
3) Va tenuto conto, invece, della sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014,
depositata il 25.2.2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis
e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni,
comma 1, della L. 21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il
legittimo esercizio del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
3.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata la detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo marijuana e la pena base indicata, senza alcuna

OSSERVA

motivazione, o corrisponde al massimo (per Durante Vincenzo anni 6 reclusione- pag.5
sent. Trib.) oppure supera il massimo (per Durante Carmine anni 6, mesi 6
reclusione -pag.4 sent.app.) edittale previsto dalla normativa originaria, della quale,
come si è visto, non si è verificato l’effetto abrogativo.
3.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione
della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad
altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel
resto.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

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