Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23470 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23470 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ha pronunciato la seguente
‘FA,

rE •■02.,1

sul ricorso proposto da:
CANANZI ARCANGELO N. IL 20/06/1968
avverso la sentenza n. 318/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

I

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO

Avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, contestando la
mancata concessione della attenuante della lieve entità e l’eccessività del trattamento sanzionatorio
La stessa difesa ha inoltrato in atti memoria, con la quale censura il trattamento sanzionatorio
applicato in dipendenza della sentenza resa dalla Corte Costituzionale col n. 32/2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia permette di ritenere logica e
corretta la argomentazione motivazionale posta dal decidente a giustificazione del diniego della
concessione dell’attenuante ex co. 5. art. 73, citato, non sussistendone nella specie i presupposti ex
lege previsti; di tal chè la censura mossa con il motivo di annullamento non può trovare ingresso;
né, il discorso svolto in relazione alla dosimetria della pena, riferito al momento della resa decisione
può essere ritenuto viziato, come sostiene la difesa con il secondo motivo di impugnazione.
Occorre. però, prendere atto. come rilevato dalla stessa difesa dell’imputato con la memoria
aggiuntiva, della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, n. 32/2014. con la quale è stata
dichiarata la non conformità a Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06.
Tale pronuncia ha, infatti, come conseguenza l’applicazione nel caso in esame delle fattispecie
incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa contenuta nel
d.P.R. 309/90, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile ai reati concernenti le
sostanze incluse nelle tabelle II e IV. allegate alla legge.
In specie, le condotte di detenzione delle cosiddette droghe leggere risultavano, e oggi risultano,
sanzionate con pena che va da 1 a 6 anni di detenzione, oltre la multa, e, dunque, con una pena
edittale assai diversa e minore rispetto a quella assunta come riferimento dal decidente ( pena base
anni 9 di reclusione ), da considerarsi illegale.
Conseguentemente, la impugnata pronuncia deve essere annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, affinchè il giudice ad quem proceda alla determinazione dello stesso in dipendenza
delle osservazioni ut supra svolte ed applicazione del nuovo quadro normativo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma 1’11/4/2014.

Con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del
decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con il quale era stata dichiarata la penale
responsabilità di Arcangelo Cananzi per il reato ex art. 73, co. 1 e I bis, d.P.R. 309/90, per
detenzione e coltivazione a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana, ha
ridotto la pena inflitta, ad anni 5 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;

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