Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23469 del 11/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 23469 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SE T414

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABATINO ADRIANO N. IL 02/05/1975
avverso la sentenza n. 5762/2013 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 23/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

1) Con sentenza in data 23.7.2013 il &IP del Tribunale di Torre Annunziato applicava a
Sabotino Adriano, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
dichiarate equivalenti alla contesta aggravante e con la diminuente per la scelta del
rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di
multa per il reato di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p., 73 e 80 comma 2 DPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza di
motivazione in ordine all’omesso proscioglimento ex art.129 c.p.p.
2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
2.1) Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p. “viste le risultanze di cui al fascicolo del P.M.
(cfr. risultanze dell’attività captativa, agli atti)”.
3) Va, invece, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale (n.32/2014,
depositata il 25.2.2014), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis
e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, della L. 21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il
legittimo esercizio del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicchè, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
3.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata la detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo marijuana ed il &IP ha ritenuto congrua la pena
concordata, che corrisponde però al massimo edittale previsto dalla normativa
originaria, della quale, come si è visto, non si è verificato l’effetto abrogativo.
3.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al Tribunale di Torre Annunziata. Le parti rivaluteranno, eventualmente, i termini
dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patte,ggiamento alla luce delle previsioni
sanzionatorie sopra indicate.

OSSERVA

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA