Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23468 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23468 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

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sul ricorso proposto da:
ZIANY ABDERRAHMANE N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 6811/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 25/7/2013, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato, riconosciute le attenuanti
generiche, la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione a carico di Ziany
309/90, per illecita detenzione a fine di cessione a terzi di sostanza
stupefacente del tipo haschish.
La difesa dello Ziany ha proposto ricorso per cassazione, eccependo vizio
di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. e alla disposta
confisca del denaro rinvenuto sulla persona del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale adottata dal decidente in punto di insussistenza di cause di
non punibilità, con puntuali richiami ai verbali di arresto in flagranza e di
perquisizione e sequestro.
Del tutto compiuto è da ritenere il discorso giustificativo, posto dal
Tribunale a sostegno della disposta misura di sicurezza, visto che il
denaro rinvenuto, per stessa ammissione dell’imputato, rappresenta
provento dell’attività illecita posta in essere dallo stesso.
Occorre, però, prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte
Costituzionale, n. 32/2014, che ha dichiarato la non conformità a
Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06.
La pronuncia della Consulta ha come conseguenza la applicazione, nel
caso in esame, delle fattispecie incriminatrici e del trattamento

Abderrahmane, imputato del reato di cui all’art. 73, co. 1 bis, d.P.R.

sanzionatorio previsti dalla precedente normativa, contenuta nel d.P.R.
309/90, con particolare riguardo alla entità della pena da infliggere per i
reati concernenti le sostanze incluse nelle tabelle

II e IV, allegate alla

legge: infatti, le condotte di detenzione illecita a fine di spaccio di
sostanza psicotropa, qualificata “droga leggera”, risultavano, e oggi

con pena edittale diversa e minore rispetto a quella prevista dalla

L.

49/06.
Appare, così, evidente che il trattamento sanzionatorio applicato allo
Ziany, muovendo da una pena base detentiva di anni 6, poi ridotta per le
attenuanti generiche e per il rito, è stato dal giudice valutato adeguato
avendo come riferimento i parametri in vigore al momento della
decisione e non quelli, minori, risultati dalla citata pronuncia della Corte
Costituzionale.
Le considerazioni che precedono incidono in radice

sulla validità

dell’accordo tra le parti e sulla valutazione del decidente, imponendo di
annullare la sentenza senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale
per l’ulteriore corso, rimettendo le parti medesime nelle condizioni di
determinarsi alla luce della normativa vigente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il
prosieguo.
Così deciso in Roma l’11/4/2014.

risultano, punibili con la reclusione da 2 a 6 anni, oltre la multa; dunque

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