Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23467 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23467 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

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ORDINANZ-A-

sul ricorso proposto da:
EL BALBAL EL HADI N. IL 01/01/1978
avverso la sentenza n. 7991/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 11/04/2014

1) Con sentenza in data 25.7.2013 il &IP del Tribunale di Bergamo applicava a El Balbal
El Hadi, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la
diminuente per il rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p di anni 2, mesi 8 di
reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza di
motivazione in ordine all’omesso proscioglimento ex art.129 c.p.p.
2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
2.1) Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p. alla stregua delle risultanze della
comunicazione della notizia di reato, del verbale di arresto, del verbale di sequestro,
delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato.
3) Va, invece, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale (n.32/2014,
depositata il 25.2.2014), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.4 bis
e 4 vicies ter del D.L.30.12.2005 n.272, convertito, con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, della L. 21.2.2006 n. 49, perché adottati in assenza dei presupposti per il
legittimo esercizio del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste
dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle 1 e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da euro 5.164,00
ad euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da
26.000,00 a 260.000,00 euro di multa.
3.1) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che
avevano modificato l’art.73 DPR 309/90 nei termini sopra ricordati, torna ad
applicarsi la disciplina di cui al DPR cit. nella formulazione precedente, non essendosi
validamente verificato l’effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame risulta contestata la detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo hashish ed il &IP ha ritenuto congrua la pena
concordata, che corrisponde però al massimo edittale previsto dalla normativa
originaria, della quale, come si è visto, non si è verificato l’effetto abrogativo.
3.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al Tribunale di Bergamo. Le parti rivaluteranno, eventualmente, i termini
dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento alla luce delle previsioni
sanzionatorie sopra indicate.

OSSERVA

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Bergamo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma 1’11.4.2014

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