Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23466 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23466 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
CELLAMARE MICHELE N. IL 03/12/1986
avverso la sentenza n. 128/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Trani, con sentenza dell’11/10/2012, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Michele Cellamare responsabile del
reato di cui all’art. 73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per spaccio di sostanza

in giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, lo condannava alla
pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse dell’imputato, ha, considerate le attenuanti ex art. 62 bis
coid.pen. prevalenti sulla recidiva, rideterminato la pena in anni 2 e mesi
8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
La difesa del Cellamare ha proposto ricorso per cassazione, contestando
la valutazione da parte del decidente delle risultanze probatorie e il vizio
di motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento
sa nzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
adottata dal decidente in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato in
contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
Le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di merito rappresentano il
risultato di un compiuto esame di tutti gli elementi probatori acquisiti in
atti ( in particolare le dichiarazioni di Giuseppe Lasorsa ).
Del pari, esaustivo si palesa il discorso giustificativo con cui è stata

stupefacente del tipo haschish, e, concessa l’attenuante della lieve entità

rigettata la richiesta di esclusione della contestata recidiva, peraltro
specifica, costituente sintomo obiettivo di una maggiore pericolosità del
prevenuto.
Occorre, però, prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte

Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06; nonché della modifica
legislativa, riguardante il co. 5 dell’art. 73, citato, operata con l’art. 2, co.
1, lett. a), d.L. 146/13, convertito, senza modifiche sul punto, nella L.
10/14.
La pronuncia della Consulta e la riforma del co. 5, art. 73, hanno come
conseguenza la applicazione, nel caso in esame, delle fattispecie
incriminatrici attinenti alle c.d. “droghe leggere”, previste dalla
precedente normativa ( d.P.R. 309/90 – tabelle Il e IV, allegate alla legge )
e di un trattamento sanzionatorio con parametri edittali che vanno da
mesi 6 ad anni 4 di reclusione, oltre pena pecuniaria; dunque la pena
risulta essere assai diversa e minore rispetto a quella assunta come
riferimento dalla Corte di Appello di Bari.
Appare, così, evidente che il trattamento sanzionatorio inflitto al
Cellamare, riconosciuto il co. 5, muovendo da una pena base di anni 4di
reclusione, poi ridotta per il rito, è stato dal giudice valutato adeguato
avendo come riferimento i parametri in vigore al momento della
decisione e non quelli, minori, risultati dalla citata pronuncia della Corte
Costituzionale e dalla L. 146/13.
Le considerazioni che precedono incidono in radice sulla valutazione del
decidente, imponendo di annullare la sentenza con rinvio, limitatamente
al trattamento sanzionatorio, affinchè il giudice ad quem proceda alla
rideterminazione della pena alla luce della normativa vigente.

Costituzionale, n. 32/2014, che ha dichiarato la non conformità a

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata,
limitatamente alla pena, con rinvio alla Corte di Appello di Bari..

Così deciso in Roma l’11/4/2014.

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