Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23465 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23465 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ha pronunciato la seguente

S e.t,

‘2 14

sul ricorso proposto da:
TURI ANTONIO N. IL 25/12/1971
avverso la sentenza n. 393/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/04/2014

I

7•,

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Trani, con sentenza del 3/12/2012, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Antonio Turi responsabile del reato
di cui all’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo marijuana, e lo condannava alla pena di anni 4 di

La Corte di Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse dell’imputato, ha, esclusa la recidiva contestata,
rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00
di multa.
La difesa del Turi ha proposto ricorso per cassazione, eccependo il difetto
di motivazione in relazione alla ritenuta concretizzazione del reato
contestato al prevenuto, nonché alla mancata, puntuale, verifica della
sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
adottata dal decidente.
Peraltro, l’imputato, in sede di appello aveva rinunciato ai motivi di
gravame sulla responsabilità penale e sull’attenuante di cui al co. 5
dell’art. 73, d.P.R. 309/90, per cui lo stesso non può, in questa sede,
riproporre censure dalle quali aveva desistito.
Occorre, però, prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte
Costituzionale, n. 32/2014, che ha dichiarato la non conformità a
Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06.

reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

La pronuncia della Consulta ha come conseguenza la applicazione, nel
caso in esame, delle fattispecie incriminatrici e del trattamento
sanzionatorio previsti dalla precedente normativa, contenuta nel d.P.R.
309/90, con particolare riguardo alla entità della pena da infliggere per i
reati concernenti le sostanze incluse nelle tabelle Il e IV, allegate alla
qualificata “droga leggera” risultavano, e oggi risultano, punibili con la
reclusione da anni 2 ad anni 6, oltre la multa, dunque con pena edittale
diversa e minore da quelle prevista nella L. 49/06.
Appare, così, evidente che il trattamento sanzionatorio applicato al Turi,
muovendo da una pena base di anni 6 di reclusione, poi ridotta per le
attenuanti generiche e per il rito, è stata dal giudice valutata congrua
avendo come riferimento i parametri in vigore al momento della
decisione e non quelli, minori, risultati dalla citata pronuncia della Corte
Costituzionale.
Le considerazioni che precedono incidono in radice sulla valutazione del
decidente, imponendo di annullare la sentenza con rinvio, limitatamente
al trattamento sanzionatorio, affinchè il giudice ad quem proceda alla
rideterminazione della pena alla luce della normativa vigente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata,
limitatamente alla pena, con rinvio alla Corte di Appello di Bari..
Così deciso in Roma 1’11/4/2014.

legge: infatti, le condotte di detenzione illecita di sostanza psicotropa

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