Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23464 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23464 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANOLACHE IULIAN CRISTIAN N. IL 28/07/1988
TALAS PETRU N. IL 16/06/1982
avverso la sentenza n. 3423/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/03/2013

Manolache J4an Cristian e Talas Petru ricorrono avverso la sentenza 29.6.12, emessa dal
Tribunale di Torino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
furto aggravato in concorso, concesse ad entrambi e attenuanti di cui all’art.62 n.4 c.p. e le
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi quattro di reclusione
ed e 150,00 d multa ciascuno.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per non avere il giudice
considerato l’assenza di elementi di responsabilità a carico degli imputati.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto del verbale di arresto
e alla confessione resa dagli imputati in sede di convalida.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 marzo 2013

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

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