Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23464 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23464 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

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rt–A, Z 4

sul ricorso proposto da:
RHOSSONE KHALID N. IL 10/04/1971
avverso la sentenza n. 8419/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19/7/2013, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 3 di reclusione
ed euro 14.000,00 di multa a carico di Khalid Rhossone, per detenzione
illecita al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo

La difesa del Rhossone ha proposto ricorso per cassazione, eccependo il
difetto di motivazione in ordine agli elementi di fatto su cui è fondata la
pronuncia e in relazione alla valutazione degli elementi di prova acquisiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato alla luce delle sentenze emesse in
tema di limiti alla impugnazione di pronuncia resa ex art. 444
cod.proc.pen. dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte ( n. 10732/95,
Serafino; n. 3/99, Messina ).
Occorre, però, prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte
Costituzionale, n. 32/2014, che ha dichiarato la non conformità a
Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06.
La pronuncia della Consulta ha come conseguenza la applicazione, nel
caso in esame, delle fattispecie incriminatrici e del trattamento
sanzionatorio previsti dalla precedente normativa, contenuta nel d.P.R.
309/90, con particolare riguardo alla entità della pena da infliggere per i
reati concernenti le sostanze incluse nelle tabelle II e IV, allegate alla
legge: infatti, le condotte di detenzione illecita di sostanza psicotropa
qualificata “droga leggera” risultavano, e oggi risultano, punibili con la
reclusione da anni 2 ad anni 6, oltre la multa, dunque con pena edittale
diversa e minore da quelle prevista nella L. 49/06.
Appare, così, evidente che il trattamento sanzionatorio applicato al
Rhossone, muovendo da una pena base di anni 6 e mesi 9 di reclusione,

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poi ridotta per le attenuanti generiche e per il rito, è stata dal giudice
valutata congrua avendo come riferimento i parametri in vigore al
momento della decisione e non quelli, minori, risultati dalla citata
pronuncia della Corte Costituzionale.
Le considerazioni che precedono incidono in radice sulla validità
annullare la sentenza senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale
per l’ulteriore corso, rimettendo le parti medesime nelle condizioni di
determinarsi alla luce della normativa vigente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il
prosieguo.
Così deciso in Roma l’11/4/2014.

dell’accordo tra le parti e sulla valutazione del decidente, imponendo di

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