Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23462 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23462 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

Data Udienza: 14/03/2014

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sul ricorso proposto da:
DE CRESCENZO MARCO N. IL 28/05/1983
avverso la sentenza n. 12/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

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Giudiziario

– che la Corte di appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 7/5/2013.
ha confermato la sentenza in data 10/5/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Tempio Pausania, che aveva affermato la responsabilità penale di DE CRESCENZO Marco
per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309\90 (in Olbia 7/7/2011);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando il vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
* il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale
del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
* che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di
giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la
personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati
positivi di valutazione (Sez. III n. 19639, 24 maggio 2012; Sez. I n. 3529, 2 novembre 1993; Sez.
VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n. 4200, 7 maggio 1985)..
* Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti
o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti
decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. Il n.
3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la
motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in
sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. VI n. 42688, 14
novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre 2003).
— nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alle gravi modalità della
condotta ed alla irrilevanza della collaborazione che l’imputato assume di aver prestato, rilevando
come questi si sia limitato ad ammettere soltanto circostanze già note agli inquirenti;
— che, va tuttavia rilevato come la pena irrogata, avuto riguardo alla sentenza n. 32 del 2014 con la
quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate incostituzionali,
risulti illegale, atteso che la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della
Corte costituzionale, stabilisce, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 (tra
le quali rientra quella detenuta dal ricorrente) la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la
multa da 5.146 a 77.468 euro (nella fattispecie il calcolo della pena è stato effettuato sulla base delle
sanzioni previste prima della declaratoria di incostituzionalità);
— che, limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza deve essere annullata con rinvio,
dichiarando nel resto inammissibile il ricorso

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari
limitatamente alla determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Ritenuto:

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