Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23461 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23461 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

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sul ricorso proposto da:
LE VANI DONALD N. IL 17/03/1986
avverso la sentenza n. 19/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 14/03/2014

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Ancona con sentenza del 28/3/2013 ha parzialmente riformato,
riducendo la pena originariamente inflitta, la sentenza 4/7/2012 del G.U.P. del Tribunale di
Macerata, che aveva affermato la responsabilità penale di LEVANI Donald per plurime
violazioni del D.P.R. n. 309/1990, riconoscendo l’aggravante dell’ingente quantità (acc. in
Civitanova Marche, fino al 27.9.2011);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento della aggravate di cui
all’art. 80 d.P.R. 309\90 e di mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute
attenuanti generiche sulla contestata aggravante;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, perché la Corte territoriale, con
accertamento in fatto incensurabile in questa sede, ha giustificato la sussistenza dell’aggravante
che il dato quantitativo dello stupefacente sequestrato risultava superiore di oltre un quarto
rispetto all’indicatore di massima fornito nella decisione delle SS.UU. n. 36258\2012;
— che ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti,
anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa
l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice
e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (così,
testualmente, Sez. II n. 36265, 11 ottobre 2010; conf. Sez. IV 10379, 17 luglio 1990; Sez. IV n.
4244, 22 marzo 1989. V. anche Sez. I n.2668, 26 gennaio 2011). Le Sezioni Unite di questa Corte
(SS.UU. n.10713, 18.3.2010) hanno ulteriormente specificato che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Nella fattispecie, la Corte del merito ha posto in evidenza, quale elemento determinante, la
gravità del fatto desumibile dalla quantità di stupefacente e dal lasso temporale ampio entro il
quale le condotte illecite erano state poste in essere, valorizzando altri elementi, specificamente
indicati, per ridurre comunque la pena inflitta dal primo giudice;
— che, va tuttavia rilevato come la pena irrogata, avuto riguardo alla sentenza n. 32 del 2014 con
la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate
incostituzionali, risulti illegale, atteso che la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto
della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle
II e IV dell’art. 14 (tra le quali rientra quella detenuta dal ricorrente) la pena della reclusione da
due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro (nella fattispecie il calcolo della pena è stato
effettuato sulla base delle sanzioni previste prima della declaratoria di incostituzionalità);
— che, limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza deve essere annullata con rinvio,
dichiarando nel resto inammissibile il ricorso
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia limitatamente alla
determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

A

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