Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23458 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23458 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.F.
A.A.
B.B.
avverso la sentenza n. 1015/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 25/02/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono tutti manifestamente infondati.
Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti
previsti dall’art. 581 I^ comma lett. c) cpp; va inoltre ribadito che
“La
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del
vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass.
pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
l 25.2.2014
Gli imputati F.F., A.A., B.B. ricorrendo
per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentano con atti di
gravame fra loro pienamente sovrapponibili:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo te ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.