Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23457 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23457 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASCANI DANTE N. IL 01/10/1967
avverso la sentenza n. 888/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato
Come si evince dalla lettura della decisione impugnata, l’imputato è stato posto
nelle condizioni di difendersi in merito alle accuse mosse. La Corte d’Appello ha
quindi riqualificato il fatto ascritto (ricettazione) nel minor grave reato di furto,
contestualmente respingendo la richiesta della difesa di rimettere gli atti
all’ufficio del pubblico ministero, non ravvisando nella specie che si trattasse
della contestazione di un fatto nuovo.
Tralasciando l’aspetto che è statg la stessa difesa a sollecitare una diversa
qualificazione giuridica del fatto, con la presente impugnazione non vengono
formulate specifiche critiche in diritto dimostra ft dell’erroneità della decisione
della Corte d’Appello di non restituire gli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero.
La difesa non fornisce infatti nessuna indicazione in merito alla diversità del
fatto storico contestato all’imputato, al di là della sua mera qualificazione
giuridica.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché del tutto
generico,involgente aspetti di merito che non sono suscettibili di considerazione
nella presente sede.
Per te suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in ma il 25.2.2014

L’imputato, ASCANI Dante ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento
in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione dell’art. 521 cpp perché attraverso la modificazione della
qualificazione giuridica del fatto, sarebbe venuta meno la correlazione tra fatto
contestato e pronuncia di condanna.
§2.) Vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità
del fatto

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