Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23456 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23456 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ALESSANDRO N. IL 10/09/1991
avverso la sentenza n. 6065/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 25/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato RUSSO Alessandro, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in
modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione
dell’art. 129 cpp.

Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista
dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti
previsti dall’art. 581 I^ comma lett. c). cpp. Va inoltre considerato che
“La
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del
vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass.
pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00
alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso irtRoma il 25.2.2014

Il ricorso è manifestamente infondato.

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