Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23454 del 25/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23454 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERLINI GIOVANNI N. IL 09/11/1937
avverso la sentenza n. 929/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/03/2013

Perlini Giovanni ricorre avverso la sentenza 31.1.12 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella, in data 25.9.07, del Tribunale di Pesaro-sezione distaccata di Fano con la quale è
stato condannato alla pena — dichiarata interamente condonata — di mesi tre di reclusione, oltre al
risarcimento dei danni in favore della parte civile Serfilippi Simone per i reati di ingiuria,
danneggiamento e minaccia grave.

comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per avere i giudici basato l’affermazione di responsabilità sulle
dichiarazioni della p.o., non riscontrate da quelle rese dagli altri testimoni esaminati, non imparziali
in quanto parti in causa in un procedimento civile riguardante il Perlini, laddove poi — con
riferimento al reato di ingiuria — era stata del tutto disattesa la deposizione di Perlini Renata che
aveva affermato di aver visto il Serfilippi transitare e ingiuriare Perlini Giovanni, con conseguente
applicabilità dell’esimente di cui all’art.599 c.p.
Quanto, infine, al reato di danneggiamento, dalla deposizione dell’agente Canapini era emerso che
il vetro della vettura non era rotto, ma semplicemente sporco, ‘come dopo aver piovuto’.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito e tendenti ad una diversa ricostruzione fattuale previa nuova valutazione
delle risultanze probatorie, come tale preclusa al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Perlini riposi sulle dichiarazioni della p.o.
Serfilippi — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — riscontrate da quelle rese dai testi,
indifferenti ed estranei ad ogni asserito contenzioso con l’odierno ricorrente, Bartolucci Giancarlo e
Bartolucci Christian, oltre che dalla deposizione dell’agente di p.g. Canapini Samuele e dalla
documentazione fotografica attestante i danni cagionati dall’imputato al lunotto della Fiat Multipla
della p.o.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 25 marzo 2013

della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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