Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23454 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23454 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VATTA MATTEO N. IL 20/09/1966
avverso la sentenza n. 6426/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

N.R.G. 35677/2013 Vatta

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce difetto di
motivazione in al giudizio di responsabilità e comunque alla intervenuta prescrizione del
reato di appropriazione indebita di cui al capo b) (art.606 comma primo lett. e c.p.p.).
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione
all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.

motivi d’appello, e in particolare in ordine alla sussistenza del reato di appropriazione
indebita di cui al capo b), unica ipotesi di reato non dichiarata prescritta in quanto il termine
di prescrizione di anni sette e mesi prorogato di mesi uno e giorni sei per una sospensione
relativa al proc.n.4624/05 sarebbe spirato il 6 marzo 2013; le doglianze dei ricorrenti,
laddove censurano la congruità dell’argomentare del giudicante, non possono trovare
accoglimento, perché presupporrebbero una rinnovazione complessiva di tutto il materiale
probatorio, qui non consentita. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi,
la declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla
decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/ 2009 Rv.244999).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in
Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proce ali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
5.2.2014

La Corte territoriale ha logicamente e congruamente motivato in ordine a tutti i

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