Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23450 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23450 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILEIO GIUSEPPE N. IL 08/07/1971
avverso la sentenza n. 729/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 25/02/2014

N.R.G. 35569/2013 Pileio

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e ne deduce la
nullità per carenza di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di tentata
truffa ai danni dell’INPS. e all’elemento psicologico del reato.
Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,

maniera generica le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici.
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le
doglianze contenute nell’appello, ed in particolare alla sussistenza del reato nelle
sue componenti oggettive e soggettive (presentazione di domanda di
disoccupazione agricola presentata a firma dell’imputato non disconosciuta
corredata da copia del documento e del codice fiscale; fittizietà del rapporto di
lavoro).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proc; -uali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
R a, 5.2.2014

divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte in

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